Revocazione per errore di fatto la relazione tecnica non è fatto materiale (Cons. Stato n. 2410 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., consiste nell’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale e non può investire il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. La relazione tecnica di parte non costituisce un fatto materiale in senso stretto, ma l’esposizione di una tesi tecnicamente caratterizzata: la doglianza sulla sua mancata valorizzazione in sentenza non è dunque revocatoria, ma si risolve in un errore di giudizio. Non sussiste errore revocatorio per il mero fatto che un documento non sia stato esplicitamente esaminato o valorizzato, non essendo configurabile un obbligo di motivazione su ciascun elemento documentale. Il vizio revocatorio richiede inoltre che l’errore cada su un punto non espressamente controverso e sia stato determinante secondo un nesso logico-giuridico.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Gestore dei servizi energetici una Richiesta di Verifica e Certificazione per un intervento di efficientamento energetico su un impianto di produzione di cemento, consistente nell’installazione di quadri ad azionamento con tecnologia inverter. Il Gestore aveva rigettato l’istanza, ritenendo i risparmi non addizionali e la vita tecnica dichiarata non conforme all’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2012.
La società impugnava il provvedimento e gli atti prodromici davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e i successivi motivi aggiunti. L’appello veniva rigettato con la sentenza n. 5617 del 27 giugno 2025. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c. e art. 106 c.p.a., assumendo che il Collegio avesse deciso su un presupposto di fatto errato, senza considerare la relazione tecnica di parte depositata in primo grado, dalla quale sarebbe emersa l’addizionalità del progetto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in via preliminare la disciplina della revocazione, qualificandola come mezzo di gravame a critica vincolata, esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge e articolato in una fase rescindente necessaria e una rescissoria eventuale. Quanto al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., il Collegio richiama la propria giurisprudenza — in particolare Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5 e Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21 — ribadendo che il vizio richiede un errore di percezione su un punto decisivo e non controverso della causa.
La Corte rileva che la ricorrente contesta in realtà la valutazione operata dal giudice sulla documentazione tecnica. Il Gestore aveva ritenuto la documentazione integrativa non sufficiente a dimostrare l’addizionalità, e il TAR aveva espressamente scrutinato la censura relativa alla relazione tecnica, precisando come quest’ultima fosse stata tenuta in considerazione e giudicata inidonea a superare le criticità riscontrate.
Anche il Collegio di secondo grado aveva ricondotto la questione al fuoco decisionale, richiamando le motivazioni rese in altro precedente su un progetto identico. Ne discende, secondo la Corte, che il motivo di revocazione cade su aspetti che hanno costituito punti controversi sin dal primo grado e sollecita in modo inammissibile il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum et decidendum.
Ad abundantiam, il Collegio esclude che sussista il contrasto tra rappresentazioni dell’oggetto necessario a integrare l’errore revocatorio: la relazione tecnica non è un fatto materiale, bensì l’esposizione di una tesi, e la sua mancata valorizzazione non integra alcun abbaglio dei sensi, trattandosi di un supposto errore di giudizio. Non vi è quindi obbligo di motivare su ciascun documento di causa, potendosi al più configurare un error in iudicando, non contemplato dall’art. 395 c.p.c.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie; segue la condanna della ricorrente alle spese in favore del Gestore e la compensazione con l’Agenzia.
Nota della Redazione
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