Ricettazione: basta la mancata spiegazione attendibile sull’origine del bene (Cass. pen. Sez. II n. 37871 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, risponde del reato l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva e in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di quella disponibilità. La mancanza di una giustificazione credibile integra prova della conoscenza dell’illecita provenienza del bene. È affetta da manifesta illogicità la motivazione che, dopo aver affermato l’inverosimiglianza delle giustificazioni dell’imputato, ne tragga il riconoscimento del ragionevole dubbio sull’ignoranza della provenienza. Il Pubblico Ministero conserva la facoltà di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza assolutoria resa ad esito di rito abbreviato, non essendo configurabile un obbligo di appello.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza resa ad esito di rito abbreviato, ha assolto l’imputato dall’imputazione di ricettazione ai sensi dell’art. 648 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Il giudice ha ritenuto sussistente l’elemento oggettivo, ma ha escluso l’elemento soggettivo, in mancanza di approfondimenti idonei a dimostrare che il bene fosse stato acquistato dall’imputato o a lui affidato da terzi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, articolando due motivi: l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 cod. pen., in contrasto con l’orientamento costante della legittimità, e il vizio di motivazione, per avere il giudice affermato l’in attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato e poi riconosciuto il ragionevole dubbio sulla consapevolezza dell’illecita provenienza. La difesa ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della legittimazione del Pubblico Ministero all’impugnazione, disattendendo le considerazioni della difesa sull’inappellabilità della sentenza. Il ricorrente, nel rispetto della previsione di legge come novellata dalla c.d. Legge Nordio, non ha appellato la decisione resa ad esito di rito abbreviato, ma ha proposto ricorso per cassazione nell’ambito delle proprie facoltà.
Nel merito, la Corte rileva l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla formula assolutoria adottata. Richiama l’orientamento costante secondo cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di quella disponibilità. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 43849 del 2023, Sez. II n. 43532 del 2021, Sez. III n. 40385 del 2019 e Sez. II n. 20193 del 2017.
Il giudice monocratico non ha applicato correttamente tale principio e ha reso una motivazione affetta da manifesta illogicità. La sentenza ha evidenziato l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dall’imputato, per poi trarne conseguenze non coerenti con quella premessa, con riferimento alla portata delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e alla ritenuta assoluta non credibilità dei loro contenuti.
Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, perché, nell’ambito della propria discrezionalità, valuti la responsabilità dell’imputato alla luce del principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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