Riconoscimento titolo estero: rileva l’accreditamento nell’ordinamento di origine (TAR Lazio n. 805 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all’estero, ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 e della legge n. 148/2002, presuppone che l’istituto rilasciante sia riconosciuto o accreditato dall’autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore del Paese di origine. La sola autorizzazione ad operare nello spazio formativo estero non è sufficiente. L’appartenenza al sistema universitario si distingue dall’inserimento nel più ampio spazio formativo. Il diniego di equipollenza fondato su una istruttoria che dia conto dell’assenza di accreditamento è legittimo e coerente con gli accordi bilaterali in materia.

Il Fatto

Il ricorrente ha conseguito in Svizzera, presso un istituto privato telematico, una laurea in Giurisprudenza Internazionale di cinque anni e 300 CFU. Rientrato in Italia, ha chiesto all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale di valutare il diploma come laurea in Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148/2002.

L’Ateneo ha respinto l’istanza, rilevando che l’ISFOA non figura tra le istituzioni autorizzate, in virtù dell’accordo Italia-Svizzera, a rilasciare in Italia titoli con valore legale. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione della Convenzione di Lisbona e la coincidenza sostanziale tra il corso svolto e quello italiano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Anzitutto applica il principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, V, n. 4279/2022: l’infondatezza nel merito esime dall’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa erariale.

Il nucleo della decisione riguarda la nozione di istituto di insegnamento superiore. L’art. 1 della Convenzione richiede che l’istituto sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore della Parte. Non basta il mero riconoscimento, cioè l’autorizzazione ad operare: occorre l’accreditamento, che certifica l’idoneità della struttura a far parte del sistema universitario interno.

Il Collegio valorizza la peculiarità dell’ordinamento elvetico. Un’istituzione può appartenere allo spazio formativo svizzero senza far parte del sistema universitario: i titoli rilasciati dai soggetti non accreditati non hanno il medesimo valore di quelli promananti dalle università accreditate. La linea di discrimine risiede nell’accreditamento. Sul punto richiama il Manuale EAR, che raccomanda di valutare lo status dell’istituzione e nega rilievo alla sola autorizzazione ad operare.

Assume rilievo dirimente l’Accordo Italia-Svizzera del 7 dicembre 2000. L’art. 1, comma 3 ammette al riconoscimento solo i titoli rilasciati dalle istituzioni accreditate elencate nell’allegato A. L’ISFOA non vi è ricompresa, e la circostanza non è contestata. Il Collegio richiama Cons. Stato, VII, n. 2727/2023 e Cons. Stato, VI, n. 505/1986: non costituisce titolo idoneo l’attestato rilasciato da istituto privo di riconoscimento legale.

Quanto all’argomento secondo cui in Svizzera non esiste il valore legale dei titoli, il TAR replica che ciò consente all’istituto di operare e rilasciare titoli ivi spendibili, ma non impone il medesimo regime di riconoscimento all’estero. Richiama TAR Campania, Napoli, n. 5380/2023 e Cons. Stato, VI, n. 6849/2018: l’efficacia del titolo nel Paese di origine non esclude che l’ordinamento italiano richieda requisiti ulteriori, a garanzia di standard di qualità unitari. L’istruttoria dell’Ateneo, condotta con il supporto del CIMEA, non è meramente formale. Il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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