Riconoscimento titoli esteri, onere documentale e misure compensative (Cons. Stato n. 9764 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, l’autorità nazionale competente è tenuta a svolgere una valutazione comparativa in concreto tra il percorso formativo seguito dall’interessato e quello richiesto dall’ordinamento interno, senza pretendere l’identità dei titoli ed essendo sufficiente una equivalenza. Tale obbligo presuppone però che l’istanza sia corredata degli elementi essenziali, tra cui la certificazione ministeriale dello Stato estero che attesta le materie e le fasce di età insegnabili. Ove tale documentazione manchi e non sia prodotta neppure in seguito, l’Amministrazione non può procedere alla comparazione né disporre eventuali misure compensative, restando integro il potere di diniego. Il principio di autoresponsabilità del richiedente impone di non ritenere la carenza documentale un vizio solo formale.

Il Fatto

La parte appellata aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, onde ottenere il riconoscimento della qualifica abilitante all’insegnamento. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza per tre ragioni: assenza della “Adeverinta” del Ministero dell’educazione rumeno recante la disciplina e la fascia di età degli alunni; assenza di apostille o altra legalizzazione dei documenti esteri; assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla conformità degli atti caricati in piattaforma.

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Ministero ha proposto appello, deducendo sei motivi, tra cui l’errata interpretazione del diritto europeo e della direttiva 2005/36/CE, la differenza tra attestato di competenza e titolo di formazione, l’erronea comparazione in concreto e l’illegittima esclusione delle misure compensative.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama la propria recente giurisprudenza, in particolare la sentenza della VII Sezione n. 8714/2025, e i principi dell’Adunanza plenaria n. 22/2022, secondo cui ciascuna autorità nazionale deve svolgere un’istruttoria adeguata e una comparazione concreta, senza pretendere l’identità dei titoli.

Richiama poi la giurisprudenza europea: gli artt. 45 e 49 del TFUE e le pronunce della Corte di giustizia (Heylens, Hocsman, Commissione/Spagna, Brouillard, C-166/20) impongono di valutare tutti i titoli e l’esperienza, disponendo, se del caso, misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE in presenza di differenze sostanziali.

Nel caso concreto, però, la Corte rileva che l’istante aveva documentato solo il conseguimento del Nivel 1 e Nivel 2, aventi contenuti esclusivamente psico-pedagogici, senza fornire elementi sulle conoscenze acquisite. La mancanza della Adeverinta ministeriale non è vizio solo formale: è l’unico certificato idoneo ad attestare se e in quale materia l’istante potesse insegnare in Romania.

L’istanza era dunque priva degli elementi essenziali e tale è rimasta, non avendo la parte dimostrato di aver ottenuto la certificazione neppure tardivamente. Da qui l’impossibilità per l’Amministrazione di operare la comparazione e, a maggior ragione, di disporre misure compensative, che presuppongono un’istanza accoglibile seppure a fronte di un percorso incompleto. L’appello è pertanto accolto, con rigetto del ricorso di primo grado e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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