Esclusione dalla rafferma per carico pendente e sopravvenuta assoluzione (Cons. Stato n. 1520 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito ostativo del rinvio a giudizio per delitti non colposi, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015 per l’ammissione alla rafferma, non può essere inteso come preclusione definitiva e automatica. Una lettura costituzionalmente orientata all’art. 27 Cost. impone di qualificarlo come condizione risolutiva: la sopravvenuta assoluzione con formula piena elimina retroattivamente la preclusione, secondo le regole generali sull’avveramento della condizione. L’inizio di un procedimento penale, di per sé solo, non consente alla pubblica amministrazione di emettere un giudizio definitivo sulla moralità o professionalità del candidato. È pertanto illegittima l’esclusione automatica e definitiva del militare fondata sul solo carico pendente.

Il Fatto

Il ricorrente, caporal maggiore volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito dal 30 dicembre 2016, veniva rinviato a giudizio per il reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. Il Ministero della Difesa, sul presupposto della carenza del requisito di non risultare rinviato a giudizio per delitti non colposi, respingeva la domanda di prima rafferma biennale e lo collocava in congedo illimitato dal 30 novembre 2020. Ne derivavano, a cascata, il mancato accoglimento della domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente per il 2020 e l’esclusione dalla relativa graduatoria di merito.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, valorizzando l’intervenuta assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2021, e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma regolamentare. Il Ministero proponeva appello, deducendo la vincolatività del potere esercitato, la rilevanza del momento di adozione del provvedimento e la tardività dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il Ministero depositava una nota con cui dichiarava di rinunciare all’appello, dando atto che le riserve sulla concessione della rafferma erano state sciolte positivamente e che il militare era ammesso in via definitiva alla prima rafferma biennale per il periodo dal 30 dicembre 2020 al 29 dicembre 2021. Il Collegio rileva che la richiesta principale dell’appellato di dichiarare la cessazione della materia del contendere integra accettazione implicita della rinuncia.

Su tale presupposto l’appello è dichiarato estinto per intervenuta rinuncia. In via subordinata, gli stessi elementi condurrebbero a dichiararlo improcedibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Il Collegio ritiene comunque di confermare la conclusione del primo giudice, aderendo all’orientamento della Sezione (Cons. Stato, Sez. II, n. 6645 del 2025, n. 3704 del 2025 e n. 2606 del 2022, nonché Sez. IV n. 3997 del 2015), secondo cui l’inizio di un procedimento penale non consente alla pubblica amministrazione di esprimere un giudizio definitivo sulla moralità del candidato. Attribuire significato dirimente al carico pendente si infrange contro la presunzione di non colpevolezza.

Ne deriva che il requisito escludente è sottoposto alla condizione risolutiva della definitiva assoluzione, con la conseguenza che è illegittima l’esclusione automatica e definitiva e che l’esito favorevole del giudizio penale elimina la preclusione (Cons. Stato, Sez. II, n. 4915 del 2023). Le peculiarità del caso, il suo esito e l’evoluzione giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese anche nel grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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