Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero di docente (TAR Lazio n. 16265 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il termine di conclusione è di quattro mesi complessivi. Tale termine si compone dei trenta giorni per la verifica della completezza documentale e dei tre mesi per l’adozione del provvedimento, secondo il combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 2 legge n. 241/1990. La sola presentazione della formale istanza e lo spirare del termine senza alcuna pronuncia integrano il silenzio inadempimento, senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito della domanda. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 23 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, dei propri titoli di formazione professionale estera, conseguiti in Spagna, al fine di esercitare la professione di docente nelle scuole secondarie.
Ritenendo spirato il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento e per l’ordine all’Amministrazione di provvedere mediante un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. L’art. 5 d.lgs. n. 206/2007 individua il soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito per effetto dell’art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Passando alla sussistenza dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ribadisce che sono necessarie e sufficienti due condizioni: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Si tratta di una lettura coerente con l’orientamento consolidatosi presso lo stesso Tribunale.
Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda del 23 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia di quello specifico dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento dalla presentazione della documentazione completa.
Il Collegio compone i due termini in chiave sistematica. Il comma 2 dell’art. 16 prevede trenta giorni per accertare la completezza della documentazione e per richiedere eventuali integrazioni; il comma 6 prevede tre mesi per il provvedimento. Il termine complessivo approda dunque al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni documentali.
Alla data di proposizione del ricorso tale termine era scaduto senza che fosse adottato il provvedimento finale, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Il silenzio inadempimento è pertanto accertato e il ricorso accolto. Il Collegio ordina al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e termine ulteriore di 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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