Ottemperanza al decreto Pinto: interessi ma non rivalutazione (TAR Puglia n. 119 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il credito da indennizzo ha natura di debito di valuta. La rivalutazione monetaria può essere accordata solo ove il creditore provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello già coperto dagli interessi legali. In difetto di tale prova sono dovuti i soli interessi dalla domanda al soddisfo. Il decreto della Corte d’appello, notificato e non impugnato nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo idoneo all’esecuzione. L’amministrazione è tenuta all’adempimento nel termine fissato dal giudice, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto, aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto veniva notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Puglia, sede di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo in rito. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata. Esso è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ.. La regolarità del ricorso va pertanto confermata.
Il TAR verifica poi il rispetto della condizione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nega invece la rivalutazione monetaria. Il credito da indennizzo costituisce debito di valuta: la rivalutazione presuppone la prova, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., di un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova non fornita. Il richiamo è a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018 e a T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2545 del 2022.
Per il caso di inerzia viene nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza, con rimborso delle spese vive successive al decreto e distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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