Ricorso ABF inammissibile se reclamo concerne richiesta documentale e non disconoscimento operazioni (ABF Collegio di Palermo n. 5292 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la comunicazione che il ricorrente qualifica come reclamo abbia ad oggetto una richiesta documentale e non il disconoscimento delle operazioni di pagamento non autorizzate. Secondo le Disposizioni ABF, infatti, «il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo» (sez. VI, par. 1). La mancanza del preventivo reclamo comporta l’inammissibilità dell’istanza, restando assorbita ogni ulteriore questione di rito e di merito, comprese le difese dell’intermediario sulla riconducibilità dell’operazione al pagatore e sulla prova della frode.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 28.11.2024, una telefonata da un soggetto che si qualificava come operatore dell’intermediario, utilizzando il numero ufficiale dell’istituto, e contestuali SMS apparentemente provenienti dalla banca. L’interlocutore, che mostrava di conoscere dati riservati, segnalava anomalie sul conto e prospettava operazioni urgenti per mettere in sicurezza le somme. La ricorrente eseguiva così 20 bonifici da 495,00 euro ciascuno, per un totale di circa 9.900 euro, scoprendo solo dopo che le operazioni erano fraudolente, realizzate tramite SMS spoofing e ingegneria sociale.
Le disposizioni di pagamento venivano disconosciute con una comunicazione del 21.03.2025, a cui seguiva il ricorso all’ABF del 30.01.2026 con richiesta di rimborso. L’intermediario eccepiva in via preliminare la mancanza del preventivo reclamo, rilevando che la e-mail del 21 marzo 2025 aveva ad oggetto una richiesta documentale e non una richiesta di rimborso o disconoscimento, e nel merito contestava la prova della frode e l’applicabilità del regime di responsabilità della PSD2 alle operazioni eseguite per intero dal pagatore.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario sulla mancanza del preventivo reclamo. La questione è di carattere processuale e precede ogni valutazione sul merito della pretesa restitutoria.
Dall’esame del contenuto della comunicazione del 21.03.2025 emerge, secondo il Collegio, come non vi sia alcuna conformità tra quanto in essa richiesto e il successivo ricorso. Il richiamo, contenuto nelle premesse dell’atto, a «una serie di disposizioni di pagamento non autorizzate» è rimasto generico e non si è tradotto in una domanda di rimborso o in un disconoscimento formale delle operazioni.
Il Collegio richiama quindi le «Disposizioni» ABF, secondo cui «il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo» (sez. VI, par. 1). La funzione del reclamo è quella di consentire all’intermediario di esaminare la contestazione prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, e tale funzione non può dirsi assolta da una richiesta di carattere documentale.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Resta assorbita ogni ulteriore questione, di rito e di merito: non vengono esaminate né le difese dell’intermediario sull’art. 9 del d.lgs. 11/2010 e sul termine di disconoscimento, né quelle sulla prova della frode, né il richiamo alle decisioni ABF di Bari e di Roma sulla riconducibilità dell’operazione al pagatore.
Nota della Redazione
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