Certificazione minusvalenze tardiva: inadempimento sì, danno no senza prova (ABF Collegio di Palermo n. 5291 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, alla chiusura del rapporto di conto corrente collegato a un deposito titoli, non rilasci con diligenza la certificazione delle minusvalenze richiesta dal cliente viola l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461/1997 e i canoni di correttezza e diligenza professionale di cui agli artt. 1175 e 1176, comma 2, cod. civ.. L’obbligo permane anche dopo l’estinzione del rapporto e va adempiuto con mezzi idonei a tracciare spedizione e consegna. Il risarcimento del danno presuppone però la prova dell’an del pregiudizio: un prospetto contestato, privo di data certa e comprensivo di strumenti non compensabili non è sufficiente, neppure per la liquidazione equitativa. Il rilascio della certificazione in corso di procedura determina la cessata materia del contendere sul rilascio, ma non esonera l’intermediario dalle spese della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un conto corrente collegato a un deposito titoli presso l’intermediario. Chiuso il rapporto, chiedeva il rilascio della certificazione delle minusvalenze fiscali maturate negli anni 2022, 2023 e 2024, documento necessario per la compensazione con eventuali plusvalenze future. La richiesta era reiterata con nota via PEC e con formale messa in mora a firma del legale; il ricorrente rilasciava anche la manleva richiesta dall’intermediario. La certificazione non arrivava.
Il ricorrente adiva quindi l’ABF chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di rilascio, il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 1.551,72 (o in via equitativa), la restituzione del contributo e le spese di lite. L’intermediario si difendeva sostenendo di avere più volte spedito la documentazione, dapprima per posta prioritaria e poi per raccomandata, e che il ritardo dipendeva da fatto a lui non imputabile, anche per la mancata ricezione della raccomandata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio prende atto che la certificazione è stata trasmessa via PEC il 4.02.2026, dopo la proposizione del ricorso, e dichiara su questo punto la cessata materia del contendere, riconoscendo in ogni caso l’obbligo dell’intermediario di corrispondere le spese per la presentazione del ricorso. Restano da esaminare le domande di accertamento dell’inadempimento e di risarcimento.
Sul primo profilo, il Collegio richiama l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 461/1997, che impone agli intermediari di rilasciare, in caso di chiusura dei rapporti, apposita certificazione contenente i dati necessari alla deduzione delle minusvalenze. È incontestato che il documento sia pervenuto solo nel febbraio 2026, oltre un anno dopo l’estinzione.
La difesa dell’intermediario non convince. Il primo invio del 7.03.2025 avvenne per posta prioritaria e non vi è prova della spedizione. Il secondo invio del 17.10.2025 fu effettuato con lo stesso mezzo ordinario e anche di esso manca la prova. La raccomandata del novembre 2025 non fu recapitata per “inesistenza” dell’indirizzo, coincidente con quello contrattuale. Il Collegio ritiene che l’intermediario, pur sollecito nei riscontri via mail, non abbia assolto in termini diligenti all’obbligo normativo: avrebbe potuto fin da subito usare un mezzo che consente di tracciare spedizione e consegna e attivarsi per comprendere la ragione della mancata ricezione. L’inadempimento è dunque accertato, in linea con l’orientamento dei Collegi che impone all’intermediario correttezza e assistenza informativa verso il cliente.
Il risarcimento non è però dovuto. Il ricorrente non ha provato di avere patito alcun danno: ha prodotto un prospetto che pare riferirsi a un altro intermediario, privo di data certa, comprensivo di quote di fondi comuni non compensabili e basato su prezzi di valutazione che non garantiscono plusvalenze future. Il Collegio aggiunge che, ai sensi dell’art. 67, comma 5, del TUIR, le minusvalenze del 2022 non scadono prima del 31.12.2026 e non erano quindi perdute al momento della consegna del certificato. Manca la prova dell’an, con assorbimento delle domande su interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese di assistenza legale, il Collegio richiama la dec. n. 4580/25 del Collegio di coordinamento e le nega: non ricorreva l’oggettiva necessità del patrocinio, non emergendo un comportamento gravemente scorretto od ostruzionistico dell’intermediario né questioni di particolare complessità, e mancando comunque un principio di prova del danno. In parziale accoglimento, l’intermediario è tenuto alla restituzione del contributo di € 20,00 e al versamento di € 200,00 alla Banca d’Italia per le spese della procedura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 67 TUIR – Redditi diversi