Servicer di crediti cartolarizzati legittimato passivo ma ricorso non provato (ABF Collegio di Palermo n. 5293 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, in virtù di procura speciale, svolge l’attività di master servicer per conto della società veicolo titolare di crediti cartolarizzati è legittimato passivo dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, quando le domande riguardino la gestione del rapporto e non una segnalazione in centrale dei rischi. La società veicolo non è invece soggetta alla convenibilità innanzi all’ABF. In caso di cessione in blocco ex art. 4 l. n. 130/1999, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese producono gli effetti della notifica ex art. 1264 c.c. e rendono la cessione opponibile erga omnes. Sul ricorrente grava l’onere della prova del contegno omissivo e non collaborativo del servicer: in mancanza di documentazione idonea il ricorso è respinto, e con esso la connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

Il ricorrente espone che un contratto di mutuo era stato stipulato con un istituto di credito, poi incorporato in altra banca, la quale aveva ceduto il credito a una società veicolo. La posizione era stata affidata in gestione a un master servicer e a ulteriori soggetti incaricati. Dopo un precetto e un accordo transattivo non integralmente adempiuto, il ricorrente ha proposto una proposta di saldo e stralcio alla titolare del credito, senza ottenere riscontro. Ha quindi adito l’ABF chiedendo l’accertamento della regolarità delle cessioni, della condotta omissiva del servicer e la determinazione equitativa della somma dovuta.

L’intermediario convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione passiva — assumendo di essere mero mandatario all’incasso — l’inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo e, nel merito, l’insussistenza delle contestazioni, riferendo che la titolare del credito è libera di valutare le proposte transattive.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività delle controdeduzioni, sollevata dal ricorrente sul presupposto che l’intermediario non aderisca ad associazioni di categoria. Il termine delle Disposizioni ABF risulta rispettato, poiché il ricorso è stato inviato il 15.01.2026 e le controdeduzioni sono state trasmesse entro i quarantacinque giorni previsti. L’eccezione è quindi disattesa.

Quanto al reclamo, il Collegio rileva che la pec del 22.10.2025 risulta inviata all’intermediario e a un terzo estraneo al procedimento; il ricorso del 15.01.2026 è stato presentato oltre i sessanta giorni dalla reclamo, così come richiesto dalle Disposizioni ABF in caso di mancato riscontro. La doglianza è superata.

Sul nodo centrale della legittimazione passiva, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/18: le società veicolo non sono tenute ad aderire all’ABF, cosicché un ricorso nei loro confronti sarebbe inammissibile. Diversa è la posizione del servicer. Poiché la controversia non riguarda una segnalazione in centrale dei rischi ma la gestione del rapporto, e poiché la procura speciale attribuisce al convenuto l’attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti, il Collegio ritiene che l’intermediario sia legittimato passivo.

Nel merito, la regolarità della cessione è confermata: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 07.06.2018 è sufficiente, secondo l’orientamento richiamato (da ultimo Cass. civ. Sez. III n. 25547 del 17.09.2025), a rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti. Quanto alla condotta del servicer, però, agli atti non risulta documentazione utile a dimostrarne l’inerzia: il ricorrente ha dichiarato di non aver prodotto la corrispondenza perché riservata. Le istanze attoree non sono quindi corroborate da idonea produzione documentale, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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