Appello del giudice di pace esteso alle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. IV n. 34699 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace con cui sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, ove sia intervenuta condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. La norma va coordinata con l’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per il quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza concernenti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che da essi dipendono. Ne consegue che l’appello è ammissibile anche quando non sia stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento, che ha nella affermazione della penale responsabilità il suo necessario presupposto. È pertanto erronea l’affermazione di inappellabilità fondata sulla sola tipologia della pena irrogata.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Roma aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di lesioni colpose, condannandolo alla pena di euro 400 di multa e al risarcimento dei danni in favore della persona offesa.

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’impugnazione, ha dichiarato inammissibile l’appello della difesa ai sensi degli artt. 591 e 605 cod. proc. pen. e dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000, sul presupposto che la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria fosse insuscettibile di impugnazione e che i rilievi sulle statuizioni civili fossero generici. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000 e dell’art. 581 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla formulazione letterale dell’art. 37 d.lgs. n. 274/2000. La disposizione consente la proposizione dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace con le quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, ove sia intervenuta condanna al risarcimento del danno. È dunque erronea la lettura del provvedimento impugnato, secondo cui la norma limiterebbe l’impugnazione ai casi in cui sia stata applicata una pena diversa da quella pecuniaria.

La Corte richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di condanna risarcitoria, l’impugnazione dei capi riguardanti l’affermazione di penale responsabilità si estende al capo concernente la condanna al risarcimento del danno, essendo la prima presupposto indefettibile della seconda. Ne deriva l’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria anche in assenza di una esplicita impugnazione del capo civile.

Nel caso in esame la difesa aveva espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento, oltre ai punti sulla responsabilità penale, muovendo articolate critiche alla sentenza di primo grado. Il Tribunale, dopo avere affermato l’inappellabilità della sentenza, ha ritenuto il motivo sulle statuizioni civili privo di argomenti a sostegno, interrompendo così ogni legame con i motivi sulla responsabilità da cui le statuizioni civili discendono.

La Corte conclude che il giudice dell’impugnazione ha svuotato di significato l’art. 37 d.lgs. n. 274/2000, abdicando al compito di valutare le doglianze afferenti alla responsabilità e, in via mediata, alla condanna al risarcimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso e rimessione al medesimo della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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