Riproposizione dei motivi d’appello e doppia conforme: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 12795 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi già proposti in primo grado e in appello, poiché il giudizio di legittimità riguarda la sentenza d’appello che quei motivi ha o avrebbe dovuto esaminare. La parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nel merito e motivatamente disattese, senza confrontarsi con le ragioni del giudice dell’appello: una mera contrapposizione di valutazioni integra un non motivo, inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. In ipotesi di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è escluso dall’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto delle due decisioni sono tra loro diverse.

Il Fatto

Una beneficiaria otteneva da una Regione un contributo per la microimprenditorialità in aree protette, destinato ad attività ricettiva extralberghiera. Dopo il sisma che aveva reso inagibile l’immobile, la Regione subordinava l’erogazione del saldo alla regolarizzazione della posizione amministrativa e all’iscrizione camerale entro un termine, poi prorogato.

Alla scadenza la beneficiaria produceva la certificazione camerale, recante però l’annotazione che l’impresa non svolgeva l’attività. Il dirigente regionale disponeva quindi la revoca del finanziamento e la restituzione di quanto erogato, con interessi e rivalutazione. Il TAR declinava la giurisdizione, il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava. La beneficiaria ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi denunciano la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1218 cod. civ. La ricorrente sostiene che l’inagibilità e la pendenza del Piano di Ricostruzione fossero pacifiche e costituissero forza maggiore, e che il certificato di vigenza fosse un adempimento meramente formale.

La Corte muove dal rilievo, condiviso dai giudici di merito, che il giudice ordinario non è deputato ad accertare i vizi dell’atto o del procedimento amministrativo, ma l’effettiva sussistenza dei requisiti del diritto soggettivo al contributo. Richiama Cass. n. 7241 del 2004: oggetto della cognizione è il rapporto, non l’atto di revoca.

I motivi, pur rubricati come violazioni di legge, si risolvono nella riproposizione dei motivi d’appello e investono in realtà il giudizio di fatto del giudice di merito. La Corte richiama l’insegnamento per cui il ricorso non può avere ad oggetto i motivi di primo e secondo grado (Cass. n. 1755 del 2016) e per cui la mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio impugnato integra un non motivo (Cass. n. 22478 del 2018).

La Corte qualifica quindi i motivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Poiché la sentenza d’appello ha confermato integralmente quella di primo grado e il giudizio d’appello è iniziato nel 2020, opera ratione temporis l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che vieta l’impugnazione per vizio di motivazione della sentenza che conferma la decisione di primo grado. In caso di doppia conforme il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, onere non assolto.

Resta irrilevante la dedotta disparità di trattamento nell’azione regionale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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