Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relata di notificazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 9237 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente, avendo dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi copia autentica della sentenza priva della relazione di notificazione, e tale documentazione non sia prodotta neppure dalla parte controricorrente. La dichiarazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Il vizio è rilevabile d’ufficio, non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente e non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un atto di pignoramento presso terzi, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza forense, per essere stata la notifica eseguita senza le ricerche richieste dall’art. 143 cod. proc. civ. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, depositata il 28 giugno 2023, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2023, deducendo due motivi: l’erronea applicazione della disciplina sulle notifiche agli irreperibili e il vizio di motivazione sulla valutazione della diligenza e della mala fede dell’ente previdenziale. La Cassa resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, privilegiando lo scrutinio sulla procedibilità ai sensi del principio della ragione più liquida, ha rilevato che il ricorso era improcedibile per la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata. La parte ricorrente aveva depositato copia autentica della sentenza, ma non la relata di notificazione, pur avendo dichiarato che la notificazione era avvenuta e senza che la controricorrente avesse provveduto a tale deposito.
La Corte ha escluso l’operatività della c.d. prova di resistenza, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Non risultava pertanto integrata l’evenienza che consente di accertare la tempestività dell’impugnazione sulla base del collegamento tra la data di pubblicazione e quella di notificazione del ricorso.
Il Collegio ha precisato che il vizio è rilevabile d’ufficio, non essendo sanabile dalla mancata eccezione della controparte, trattandosi di materia di ordine pubblico processuale. Ha inoltre richiamato il principio per cui la declaratoria di improcedibilità non contrasta con l’art. 6 CEDU, perché costituisce sanzione adeguata al fine di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità.
È stata infine disattesa la tesi del ricorrente secondo cui, mancando la prova della notificazione, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso integra un fatto processuale di autoresponsabilità, che fa sorgere l’onere di depositare la sentenza munita della relata di notifica nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme di cui all’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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