Variante in corso d’opera e inefficacia della Dia: il parere negativo non si sospende in assenza di censure e di periculum (TAR Sardegna n. 28 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione di un parere negativo su una variante in corso d’opera quando la parte ricorrente non abbia mosso censure avverso i profili che fondano il diniego, tra cui l’originaria inefficacia della dichiarazione di inizio lavori per omessa predisposizione e deposito della relazione geologica e geotecnica, nonché per il mancato adempimento degli obblighi di cui agli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001. La concessione della misura cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. richiede, altresì, la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, non potendosi desumere la sussistenza del periculum in mora dalla mera necessità di proseguire i lavori secondo le esigenze costruttive del richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un titolo unico per la realizzazione di un centro polivalente in zona PIP D2, presentava istanza di variante in corso d’opera. Il Servizio Edilizia privata del Comune esprimeva parere non favorevole alla formazione del titolo, ritenendo la variante correlata all’originaria inefficacia della dichiarazione di inizio lavori. Il Comune avviava, altresì, il procedimento di verifica della decadenza del titolo per mancato inizio dei lavori, con conseguente sospensione del procedimento. La società impugnava il parere negativo, la comunicazione di sospensione e il successivo provvedimento della Regione, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che il parere sfavorevole si fonda su una pluralità di profili e che la società ricorrente non ha formulato censure specifiche in relazione all’originaria inefficacia della Dia.
La ricorrente non ha contestato la mancata predisposizione e il mancato deposito della relazione geologica e geotecnica, né l’inosservanza degli adempimenti di cui agli artt. 65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001. Tale carenza argomentativa ha impedito al Giudice di apprezzare la fondatezza del ricorso nel merito, rendendo la domanda cautelare priva del necessario supporto.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha osservato che la parte ricorrente non ha evidenziato in che modo possano derivare danni gravi e irreparabili dal provvedimento impugnato. La mera esigenza di proseguire i lavori secondo le proprie necessità costruttive non integra, di per sé, un pregiudizio urgente, atteso che gli eventuali danni potranno trovare ristoro all’esito del giudizio di merito.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui la fase cautelare richiede una valutazione sommaria ma compiuta della fondatezza del ricorso e la prova concreta dell’urgenza, non potendo il Giudice supplire alle carenze difensive della parte.
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Nota della Redazione
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