Ricorso edilizio inammissibile per mancata notifica a Soprintendenza e Condominio (TAR Abruzzo n. 697 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento di provvedimenti di repressione edilizia aventi ad oggetto opere realizzate su immobile sottoposto a vincolo architettonico e infisse su parti comuni, sono controinteressati necessari la Soprintendenza competente per territorio e il Condominio dell’edificio. La loro mancata notifica del ricorso nel termine decadenziale determina l’inammissibilità del gravame, non sanata dalla successiva costituzione del controinteressato. Il giudice amministrativo può scrutinare il merito solo per completezza, senza che ciò incida sulla declaratoria di inammissibilità, che resta dirimente.

Il Fatto

I proprietari di un locale commerciale in un edificio storico vincolato avevano installato una tenda esterna in forza di una dichiarazione di inizio attività del 2007, corredata dal nulla osta della Soprintendenza. Dopo una prima diffida di rimozione annullata dal TAR con sentenza n. 370/2024, confermata dal Consiglio di Stato, i ricorrenti avevano ricollocato la struttura nell’ottobre 2024. Il Comune aveva quindi adottato una nuova ordinanza di sospensione dei lavori e una diffida alla demolizione, qualificando il manufatto come tettoia infissa su suolo pubblico e priva dei titoli necessari.

I ricorrenti hanno impugnato tali atti chiedendone l’annullamento, deducendo l’elusione del giudicato e l’illegittimità per eccesso di potere. È intervenuta ad opponendum la società proprietaria di parte dell’immobile, eccependo la decadenza per omessa notifica ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, già prospettata alle parti con l’ordinanza cautelare n. 132/2025. Il ricorso risulta notificato unicamente al Comune, senza alcuna notifica ad altri soggetti.

Quanto alla Soprintendenza, il Tribunale rileva che l’immobile è assoggettato a vincolo architettonico-monumentale e che entrambi i provvedimenti impugnati fondano la propria motivazione sulla mancanza dell’autorizzazione ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Ne deriva che la Soprintendenza era chiaramente individuata quale controinteressato. Non convince la tesi dei ricorrenti secondo cui il nulla osta del 2006 coprirebbe automaticamente la nuova installazione: la medesimezza delle due strutture è contestata dal Comune e solo la Soprintendenza poteva accertarla, essendo l’unica amministrazione competente a esprimersi sul rispetto del vincolo.

Quanto al Condominio, la struttura risulta infissa sull’edificio e il provvedimento di demolizione menziona espressamente la mancanza di autorizzazione condominiale. La nota dell’amministratore del novembre 2024, anteriore al ricorso, evidenziava già l’opposizione di alcuni condomini. Non è dirimente la delibera assembleare richiamata dai ricorrenti, riportata solo parzialmente, perché essa stessa conferiva mandato all’amministratore di intimare la rimozione della struttura. Sussisteva dunque pienamente l’interesse del Condominio a ricevere la notifica.

Il Collegio scrutinа poi il merito per completezza, soffermandosi sulla questione dell’infissione a terra. Richiamata l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2527/2025, che aveva rimesso al primo giudice ogni approfondimento, il Tribunale rileva che i ricorrenti hanno citato solo parzialmente il verbale del 17 ottobre 2024: la parte omessa riporta l’ammissione della titolare che la struttura era “solo poggiata a terra ed assicurata con del silicone”. Tale soluzione costruttiva implica che la tenda non è semplicemente appoggiata, ma infissa a terra. La ricostruzione del Comune risulta pertanto corretta e i provvedimenti legittimi. Irrilevante è il richiamo all’ordinanza del giudice civile n. 1054/2026, resa in un giudizio cui il Comune era estraneo.

Il ricorso è dunque inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e, in ogni caso, infondato nel merito. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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