Ricorso inammissibile se non impugna tutte le autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 24111 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Una volta divenuta definitiva l’autonoma motivazione non attinta, questa non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il principio, affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ., preclude l’esame del merito della doglianza e la valutazione della correttezza della conclusione del giudice del merito in ordine alla ragione di decisione non impugnata, che resta irretrattabile tra le parti.
Il Fatto
Nella espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Ravenna in danno di una società debitrice, quest’ultima presentò istanza per la verifica d’ufficio della procedura e per l’estinzione del pignoramento, deducendo il difetto di legittimazione attiva delle società creditrici, procedente e intervenuta, e la mancanza di continuità delle trascrizioni.
Con ordinanza il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza e dispose la vendita del compendio pignorato. L’esecutata propose allora opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. Il giudizio, celebrato secondo la scansione bifasica propria delle opposizioni incidentali alle procedure esecutive, si concluse con la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione. La debitrice ricorse per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, ascritto a violazione e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., la ricorrente lamentava l’errato computo dei termini per l’opposizione, assumendone la tempestività e chiedendo il rinvio al giudice di prime cure per il vaglio delle contestazioni sollevate.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata individuava una duplice, concorrente ed autonoma ragione di inammissibilità: per un verso la tardività dell’atto introduttivo, depositato oltre il termine di venti giorni; per altro verso, e “in ogni caso”, l’inidoneità dell’opposizione agli atti esecutivi a veicolare contestazioni relative al difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dei creditori, trattandosi di rimedio volto a far valere vizi attinenti alla regolarità degli atti del processo esecutivo.
Avverso questa seconda ratio decidendi la ricorrente non ha rivolto alcun rilievo critico, né specifico né puntuale. Tale sola circostanza basta a giustificare l’inammissibilità del ricorso.
Il Collegio ha richiamato il costante indirizzo di nomofilachia secondo cui, quando la sentenza è sorretta da più ragioni distinte ed autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, non potendo queste ultime produrre l’annullamento di una decisione ormai definitiva su un’autonoma motivazione. Il principio è stato affermato ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ. da Cass. n. 22753 del 2011 e ribadito, tra le altre, da Cass. n. 15350 del 2017, Cass. n. 18641 del 2017, Cass. n. 10815 del 2019, Cass. n. 17182 del 2020 e Cass. n. 3224 del 2024.
Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore di ciascuna controricorrente e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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