Remissione di querela e abitualità nel reato dichiarata dal giudice (Cass. pen. Sez. II n. 38499 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di abitualità nel reato può essere adottata dal giudice anche in assenza di una specifica richiesta del pubblico ministero, poiché la partecipazione di questi all’esercizio dell’azione penale, con riferimento alla predetta statuizione, è soddisfatta dalla formulazione del relativo capo di imputazione. Ai fini della abitualità ritenuta dal giudice, qualora le condanne definitive siano già sussistenti nel numero prescritto e per i reati previsti, qualsiasi ulteriore comportamento o circostanza che riveli una precisa tendenza a delinquere può essere assunto come elemento sintomatico della qualificata pericolosità sociale. In tema di reati perseguibili a querela, il termine per proporla non decorre dalla consumazione del reato ma dal momento in cui la persona offesa consegue conoscenza sicura e completa del fatto. La ricettazione si distingue dall’incauto acquisto: solo la giustificazione offerta dall’imputato sulle modalità di ricezione del bene consente di valutare la mera colpa; il silenzio palesa la consapevolezza della provenienza illecita.
Il Fatto
La Corte di appello territoriale, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell’imputato — nella veste di rappresentante legale di una ditta individuale operante nel commercio di autovetture — per diversi episodi di truffa, ricettazione e insolvenza fraudolenta, rideterminando la pena e confermando la dichiarazione di delinquente abituale con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la tardività delle querele e il conseguente difetto di procedibilità, l’assenza di condotta fraudolenta e la natura meramente contrattuale dell’inadempimento, la mancata riqualificazione dei fatti, l’insussistenza del dolo di ricettazione e l’illegittimità della declaratoria di abitualità, non preceduta da specifica richiesta del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha respinto la tesi della tardività delle querele, rilevando che il ricorrente confonde il momento di consumazione del reato con quello da cui decorre il termine per la querela. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 124 cod. pen., non è collegato alla consumazione ma alla conoscenza sicura e completa del fatto da parte della persona offesa e può pertanto tardare rispetto alla data di consumazione. Sul punto il Collegio richiama Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732.
Quanto alla pretesa natura civilistica dei fatti, la Corte osserva che il giudice di merito ha valorizzato il dolo iniziale, che falsa il processo volitivo della controparte e rivela la natura ingannatoria del contratto. Sono richiamati i principi di Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Rv. 277708, in tema di truffa contrattuale, e la distinzione dalla insolvenza fraudolenta, ove la frode si attua mediante dissimulazione dello stato di insolvenza e non mediante simulazione di circostanze non vere (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Rv. 282174).
Sulla ricettazione, i giudici di legittimità confermano che il dolo può desumersi dall’assenza di spiegazioni sull’origine del possesso: solo una giustificazione attendibile consentirebbe di degradare il fatto a incauto acquisto ex art. 712 cod. pen., mentre il silenzio palesa la consapevolezza dell’illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120).
Il nucleo argomentativo più rilevante riguarda la dichiarazione di abitualità. La Corte precisa che essa è nulla, limitatamente a tale statuizione, se manca una contestazione riferita alla fattispecie di abitualità; ma la partecipazione del pubblico ministero è soddisfatta dalla formulazione del capo di imputazione, come nel caso di specie, e l’eccezione non è consentita se non dedotta in appello (Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, Rv. 276529). Nel merito, oltre alla condanna per il reato in esame, risultano due ulteriori condanne per delitti non colposi, e la Corte territoriale ha indicato concreti elementi sintomatici della perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 13446 del 26/02/2020, Rv. 278824; Sez. 1, n. 7152 del 12/11/2015, Rv. 266606).
Infine, preso atto dei verbali di remissione di querela con contestuale accettazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente ai reati estinti, revocando le relative statuizioni civili e rideterminando la pena, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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