Inammissibile il ricorso che reitera motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 38492 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, dovendosi qualificare tali doglianze come apparenti e non come critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La mancanza di specificità, dalla quale deriva l’inammissibilità a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. È manifestamente infondato il motivo che censura l’illogicità della motivazione sul diniego delle sanzioni sostitutive, quando il giudice di merito abbia valutato non la sola astratta gravità del reato, ma l’incidenza del fatto sulla capacità a delinquere dell’imputata.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, con sentenza della Corte Appello di Milano del 07.04.2025, per il reato di rapina aggravata commesso insieme a un complice all’interno di un ristorante. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la donna avrebbe distratto il personale del locale simulando una scenata di gelosia, consentendo al complice di agire quasi indisturbato.
Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata applicazione dell’attenuante del contributo causale di minima importanza e della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonché l’illogicità della motivazione sul diniego delle sanzioni sostitutive. La questione giunge in Cassazione perché i motivi vengono ritenuti riproduttivi delle censure già esaminate dal giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la mancata applicazione degli artt. 114 cod. pen. e 116, secondo comma, cod. pen. in relazione alla rapina aggravata. La Corte lo ritiene non consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti in appello.
Sul primo profilo, il giudice territoriale ha escluso la circostanza attenuante valorizzando il comportamento dell’imputata, che avrebbe subdolamente distratto il personale del ristorante e permesso al complice di agire quasi indisturbato. Sul secondo profilo, le concrete modalità del fatto e il successivo comportamento tenuto dagli imputati portano a escludere che la ricorrente non avesse contezza o non avesse accettato il rischio dell’uso di violenza o minaccia da parte del complice.
La Corte richiama poi il rinvenimento dell’arma in un vano dell’auto utilizzata dagli imputati, circostanza che esprime una disponibilità comune del mezzo e smentisce la tesi difensiva dell’estraneità. Quanto all’azione a volto scoperto, l’elemento risulta del tutto coerente con il programma criminoso, essendo funzionale alla simulazione della scenata di gelosia.
Il secondo motivo, relativo all’art. 62 n. 4 cod. pen., è dichiarato generico perché ripropone argomenti già discussi e ritenuti infondati, a fronte di una sentenza che ha basato il diniego su elementi concreti, tra cui la somma di denaro oggetto di rapina, le modalità del fatto e l’intensità del dolo. Il terzo motivo, sull’illogicità delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato, trattandosi di giudizio tipicamente di merito che non scade in illogicità.
Anche la memoria difensiva depositata non aggiunge argomenti decisivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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