Cass. pen. Sez. III n. 36396 del 15.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 36396/2026, depositata il 15/10/2026 (R.G. 20433/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Massimo Battistini Alessandro Maria Andronio Antonio Gatto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di avverso la sentenza in data 13/05/2026 del G.u.p. del Tribunale di Piacenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta per l’imputato la memoria dell’avv. , che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 maggio 2026 il Tribunale di Piacenza ha applicato la pena di anni due di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di maltrattamenti e di violenza sessuale ai danni della convivente, in presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, eccependo la violazione di legge per l’errata qualificazione del fatto di violenza sessuale come di minore gravità e per l’illegittima sostituzione della pena concordata con la misura alternativa della detenzione domiciliare.
3. Nella memoria difensiva, l’imputato osserva che il primo motivo di ricorso, inerente all’applicazione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, presenta dei profili di inammissibilità, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ribadito da una recente ordinanza Sez. 7, n. 28716 del 26/05/2023, secondo cui, una volta prestato il consenso, non è possibile censurare l’accordo nel merito, recedendovi.
Precisa che, nel caso in esame, come specificato nel patto, i rapporti sessuali erano avvenuti senza violenza o costrizione fisica, nell’ambito di un rapporto di coppia, seppur burrascoso, tra soggetti che già vivevano l’intimità sessuale. Con il tempo, tuttavia, i rapporti di coppia si erano normalizzati e rasserenati come da relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali territoriali (acquista agli atti dal P.m. in data 29 settembre 2025 ed allegata in copia all’accordo di applicazione pena) e confermato in udienza dalla persona offesa, la quale non aveva manifestato alcuna volontà punitiva, dichiarandosi anzi intenzionata a proseguire la convivenza, che era regolarmente ripresa. Evidenzia che la pena concordata era legale e che il patto era esente da censure, costituendo una soluzione di buon senso, finalizzata preservare la sopravvenuta serenità familiare e consentendo l’espiazione della pena in ambito domestico, in un contesto in cui la sua presenza non era più fonte di pericolo né per la persona offesa né per le figlie minori, ma una presenza importante dal punto di vista affettivo e di sostentamento materiale.
Sostiene ancora l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, perché la violenza sessuale di minore gravità non rientrava tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, nella formulazione vigente all’epoca di fatti (periodo dal 2019 al gennaio 2024), non potendosi applicare retroattivamente il più sfavorevole regime introdotto con legge
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso, che attinge il patto nella parte in cui ha riconosciuto la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, è inammissibile. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione del pubblico ministero o dell’imputato contro la sentenza che ha applicato la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Sul punto questa Corte ha affermato che la qualificazione giuridica di cui a detta norma attiene alla riconducibilità del fatto contestato (comprensivo anche delle circostanze) alla fattispecie astratta e il controllo su di essa da parte del giudice chiamato a sindacare la legittimità dell’accordo intervenuto tra le parti non può che riguardare il solo riscontro dell’astratta corrispondenza del fatto descritto nell’imputazione alla fattispecie legale ritenuta in sentenza (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, Carandente, Rv. 284305 – 01; nonché, prima della introduzione dell’art. 448 comma 2- bis cit., Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola e E, simmetricamente a tale compito affidato al giudice del patteggiamento, si è costantemente enunciato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6 n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kadke, Rv. 279573 – 01). Tanto premesso, nel caso in esame non appare ricorrere un errore manifesto rivelatore di una mancata astratta corrispondenza tra fatto e circostanza, in particolare, del fatto lieve, ma una valutazione fattuale di merito, estranea all’area di sindacabilità del provvedimento come sopra perimetrata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso, che inerisce alla invocata non consentita sostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare, conseguentemente attinente al profilo della illegalità della pena, è invece ammissibile e fondato.
L’art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce al comma 1-quater, nella formulazione vigente all’epoca dell’ultimo episodio di violenza sessuale, 22 gennaio 2024 e tuttora perdurante nella parte d’interesse, che «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata».
La norma è netta, dunque, nell’escludere il beneficio quando ricorra una circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter cod. pen. Non vi è dubbio, invero, che, a dispetto dell’impreciso riferimento lessicale al “delitto” di cui all’art. 609-ter cod. pen., che disciplina invece le circostanze aggravanti, il fatto che l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. ricomprenda, tra le ipotesi ostative al riconoscimento dei benefici, il delitto (rectius la norma sulle circostanze aggravanti) di cui all’art. 609-ter cod. pen., comporta che, pur in presenza della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla positiva osservazione del prevenuto per almeno un anno. In altri termini, la presenza della circostanza aggravante, pur partecipando al giudizio di comparazione, non può ritenersi neutralizzata dal riconoscimento della circostanza attenuante speciale, ai fini della disciplina dell’ordinamento penitenziario.
Né dalle sentenze della Corte costituzionale, intervenute in ogni caso in relazione ad ipotesi non contrassegnate dalla presenza dell’aggravante di cui all’art. 609-ter cit., è possibile, allo stato, cogliere delle linee interpretative evolutive della norma che superino il dato letterale.
Ed invero, il Giudice delle leggi ha affermato che, in generale, non è costituzionalmente illegittimo escludere i condannati per reati ostativi dalle pene sostitutive, attenendo tale scelta alla discrezionalità del legislatore, e che, nello specifico, non è manifestamente irragionevole l’inserimento del reato di violenza sessuale, quando non ricorra la circostanza del fatto di minore gravità, nel relativo catalogo, anche se il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena” (cfr. sent. n. 139 del 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infra-ventunenni di reati di cui all’art. 609-bis cod. pen. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva).
Analogamente, nella successiva sentenza n. 68 del 2026, la Corte costituzionale, nell’ipotesi di cui all’art. 609-quater cod. pen., sempre non aggravata ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., ma attenuata ai sensi del sesto comma dell’art. 609-quater cod. pen., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., nella parte in cui non esclude dai reati ostativi il delitto di atti sessuali con minorenni di minore gravità, in simmetria con l’ipotesi del delitto di violenza sessuale di minore gravità.
E’ interessante osservare, poi, che, con la sentenza n. 203 del 2025 (seguita dalla successiva e in larga parte sovrapponibile sentenza n. 110 del 2026), la Corte costituzionale, pur dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, relative alla messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità», ha ricordato, ai par. 11-14, che la messa alla prova dei minori – che originariamente poteva essere disposta per qualunque tipo di reato, indipendentemente dalla tipologia e dalla pena astrattamente prevista, come anche dall’eventuale esistenza di precedenti penali, assumendo rilevanza il quantum della pena edittale soltanto ai fini della durata del periodo di prova -, differisce radicalmente dalla messa alla prova prevista nel rito degli adulti (art. 464-bis e seg. cod. proc. pen.). La prima costituisce la privilegiata soluzione alternativa alla condanna del minore, quale forma di intervento rieducativo e di reinserimento sociale innestato nella fase processuale, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, Cost., laddove la seconda presenta un’innegabile componente sanzionatoria (sentenze n. 23 del 2025, n. 139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019). Ritiene pertanto il Collegio che proprio «l’eterogeneità teleologica» tra le due ipotesi non consenta comunque un’interpretazione estensiva delle esenzioni al catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater cod. pen., allorché ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter cod. pen.
3. Tale conclusione non collide con la sentenza di questa Sezione n. 109 del 02/12/2025, P., non mass., in un caso apparentemente analogo a quello qui in esame, in cui il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha impugnato per le medesime ragioni qui in esame la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, pronunciata in data 9 giugno 2025 dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza. Ed invero, è evidente dalla lettura del fatto – consistente in atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la vittima a subire atti sessuali, in particolare dapprima poggiandole una mano sulla spalla, guardandola in modo allusivo e poi repentinamente faceva scendere la mano sul senso della predetta palpandolo – come non fosse stata contestata alcuna circostanza aggravante ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. e per di più, verosimilmente, si trattasse di un’ipotesi tentata cui non si potrebbe applicare l’art. 4-bis, comma 1-quater ord. pen., avuto riguardo alla natura eccezionale della disposizione (Sez. 4, n. 30254 del 07/05/2026, R., Rv. 290343 – 01). Alla luce delle considerazioni svolte, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, integrando un’ipotesi di pena illegale l’applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve per uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., a fronte dell’espresso divieto contenuto nel disposto dell’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 2, n. 34380 del 17/09/2025, P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 15 settembre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo
- Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 464-bis c.p.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova