Ricorso avverso il silenzio inammissibile se il procedimento è già concluso (TAR Campania n. 5247 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, art. 117 c.p.a., l’interesse ad agire è di natura strumentale: esso tende a ottenere una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Se il procedimento si è già concluso con un provvedimento espresso, anche di reiezione, in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, il silenzio-inadempimento non è mai venuto a esistenza e la domanda è inammissibile per difetto della condizione dell’azione prevista dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.. La circostanza che l’esito sia negativo per il privato è irrilevante, salva l’ipotesi dell’art. 31, comma 3, c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 23 maggio 2025 istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente ha avanzato due istanze di accesso agli atti, rimaste senza esito, e ha sollecitato la definizione del procedimento. In data 27 ottobre 2025 l’amministrazione ha emanato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, cui hanno fatto seguito le deduzioni del ricorrente.

Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato e depositato il 26 febbraio 2026, per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto alla conclusione positiva del procedimento. Il Ministero dell’Interno, costituendosi, ha depositato il provvedimento del 7 gennaio 2026 di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità dell’azione di accertamento dell’obbligo di provvedere. Rileva che il procedimento era già culminato in una determinazione finale, il decreto di diniego adottato in data 7 gennaio 2026, quindi in un momento ben antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.

L’emanazione di un provvedimento che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura — di accoglimento, di reiezione o, come nella fattispecie, di revoca del primigenio atto di nulla osta — determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione, dell’interesse pretensivo di matrice strumentale azionato con la domanda avverso il silenzio.

Il silenzio-inadempimento, presupposto ontologico della domanda e della correlata legittimazione e interesse ad agire, è pertanto venuto meno prima della stessa notificazione del ricorso. La carenza di interesse ab origine, stante la formale attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo in senso negativo per il ricorrente, priva il ricorso della condizione di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., con conseguente declaratoria di inammissibilità.

Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Campania, VI, 12 giugno 2020, n. 2357. Ribadisce che il bene della vita sotteso all’azione ex art. 117 c.p.a. consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, in ossequio agli obblighi di conclusione del procedimento desumibili dall’art. 2 l. 241/1990 e dall’art. 97 Cost.

L’esito del ricorso comporta il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Le peculiari connotazioni della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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