Ricostituzione di carriera e risarcimento: colpa e nesso causale non presunti (TAR Lazio n. 15393 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di decadenza dal servizio di ricercatore universitario impone all’Amministrazione la ricostituzione della carriera sotto il profilo giuridico, economico, previdenziale e contributivo, con esclusione dei periodi di aspettativa senza assegni e con diffalco dell’aliunde perceptum. Trattandosi di debito di valore, sulla somma spettante competono la rivalutazione monetaria dalla data della decisione favorevole, gli interessi compensativi calcolati sulla somma rivalutata e gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. La domanda risarcitoria ulteriore richiede invece la prova della colpa dell’Amministrazione, che non è presunta, e del nesso causale tra l’atto illegittimo e il pregiudizio dedotto. La perdita di chance di progressione accademica non si dimostra con la mera statistica, né può essere liquidata equitativamente quando l’onere probatorio non versi in impossibilità oggettiva. Il danno morale è risarcibile solo per violazione di diritti fondamentali o per fatto costituente reato e non è mai in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato ricercatore universitario non confermato dal 1° settembre 1999, era stato collocato in aspettativa senza assegni dal 16 novembre 1999 e successivamente dichiarato decaduto dal servizio con decreto rettorale. Nel 2007 l’Ateneo aveva disposto la decadenza con decorrenza retroattiva dal novembre 1999.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato quei provvedimenti con sentenza pubblicata il 30 maggio 2022, riconoscendo il difetto di preavviso. Il ricorrente ha quindi adito il TAR per ottenere la ricostituzione della carriera dal 1° settembre 1999 all’8 luglio 2022, la corresponsione degli emolumenti, il risarcimento del danno da perdita di chance di progressione e il danno morale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la domanda di ricostituzione in via immediata e diretta, quale effetto dell’annullamento della decadenza. Il diritto allo svolgimento delle funzioni è pacifico; la conferma nel ruolo è ritenuta altamente probabile, perché quasi tutti i ricercatori venivano confermati, la normativa prevedeva una seconda valutazione in caso di esito negativo e il ricorrente è stato poi effettivamente confermato.

La ricostituzione opera dal 1° settembre 1999 all’8 luglio 2022, con esclusione dei periodi di aspettativa senza assegni e con diffalco dell’aliunde perceptum. Essendo il debito di valore, spettano la rivalutazione monetaria secondo l’indice Istat dalla data della decisione del Consiglio di Stato, gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata e gli interessi legali dal deposito sino al soddisfo, secondo Cons. Stato A.P. n. 2/2017.

Le ulteriori domande sono respinte. Manca ogni deduzione sulla colpa dell’Amministrazione: la responsabilità per esercizio illegittimo di attività autoritativa ha natura extracontrattuale, come chiarito da Cons. Stato A.P. n. 7/2021. La colpa non è autoevidente, poiché il TAR aveva respinto il ricorso sulla decadenza e la questione del preavviso rientrava in orientamenti non consolidati nel 2007.

Difetta altresì il nesso causale rispetto al preteso danno curriculare: non risultano domande di partecipazione a procedure comparative o all’ASN, né attività scientifica o titoli. Il passaggio a professore associato e poi ordinario non è sviluppo automatico del rapporto, ma presuppone selezioni e valutazioni comparative. La richiesta di liquidazione equitativa della chance non è accoglibile, non ricorrendo l’impossibilità oggettiva di adempiere all’onere probatorio. Il danno morale è risarcibile solo per violazione di diritti fondamentali o fatto costituente reato e richiede allegazione e prova specifica, non essendo in re ipsa (Cons. Stato Sez. IV n. 5143 del 2015; Cass. civ. Sez. III n. 20987 del 2007). Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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