Ricostituzione comitato INPS, sindacato perde seggio (TAR Toscana n. 398 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di ricostituzione del comitato regionale dell’INPS è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando non consente di comprendere quale peso sia stato attribuito a ciascun criterio di rappresentatività sindacale e come, dalla loro combinazione, sia derivata la ripartizione dei seggi. Non basta indicare i criteri e i dati raccolti: l’amministrazione deve rendere trasparente il procedimento valutativo e il giudizio complessivo espresso su ogni organizzazione. È inoltre viziata la decisione fondata su dati risalenti a oltre due anni e non aggiornati, poiché il trascorrere del tempo incide sull’attendibilità della valutazione. Il giudice può accogliere l’impugnativa senza che la parte debba superare la prova di resistenza, quando l’accoglimento impone una nuova riedizione della procedura e non presuppone l’attribuzione certa del seggio contestato.

Il Fatto

La ricorrente, organizzazione sindacale territoriale toscana, ha impugnato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2023, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato ricostituito il comitato INPS per la Regione Toscana. La doglianza riguardava la perdita di un seggio rispetto alla consiliatura precedente.

Il TAR Lazio, inizialmente adito, ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale, indicando quale giudice competente il TAR Toscana, dinanzi al quale il ricorso è stato riassunto. In esito alla camera di consiglio del 27 giugno 2024 il collegio ha ordinato alle amministrazioni il riesame dell’atto. Il nuovo decreto del 6 agosto 2024 ha confermato la perdita del seggio, ed è stato impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il secondo decreto costituisce una integrale e consapevole riedizione della funzione amministrativa, non una mera attività esecutiva della pronuncia cautelare, come dimostra l’assenza di riserve o richiami alla lite pendente. L’esame resta quindi circoscritto ai motivi aggiunti.

Nel merito, il collegio rileva che il decreto impugnato indica i criteri di valutazione della rappresentatività sindacale e, per ciascuno, un “considerato” esplicativo delle modalità di raccolta dei dati e di valutazione. Tuttavia resta del tutto oscuro quale peso ogni criterio abbia avuto nel giudizio finale e come si sia pervenuti, per ciascuna sigla, alla valutazione complessiva.

Non supplisce alla lacuna la documentazione versata in atti dalle amministrazioni: essa fornisce i dati utilizzati, ma non chiarisce come siano stati combinati fino a giungere alla graduatoria e alla ripartizione dei seggi. Il richiamo al pluralismo rappresentativo non spiega perché la ricorrente abbia perso un rappresentante, né su quali basi sia stata decisa l’ammissione di sei organizzazioni anziché di cinque o quattro.

A ciò si aggiunge che il decreto si fonda su dati acquisiti nel novembre-dicembre 2022, risalenti al 31 dicembre 2021 e non aggiornati da oltre due anni. L’intervallo tra raccolta dei dati e adozione del provvedimento ha assunto una dimensione eccessiva, tale da inficiare l’attendibilità della valutazione, essendo pacifico che quei dati sono mutati nel periodo.

Neppure il secondo decreto soddisfa dunque lo standard istruttorio e motivazionale richiesto e merita annullamento, con nuovo riesame della vicenda. È esclusa la prova di resistenza invocata dalla controinteressata, poiché le ragioni dell’accoglimento non presuppongono che alla ricorrente spetti con certezza il terzo rappresentante. Le spese seguono la soccombenza dei Ministeri e sono compensate nei rapporti con le altre organizzazioni sindacali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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