Beneficio dei sei scatti stipendiali per i militari cessati a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 1255 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 472/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010, si applica ai dipendenti delle forze di polizia a ordinamento militare, ivi inclusi i militari dell’Arma dei Carabinieri cessati dal servizio a domanda, e integra l’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e non determina alcuna decadenza, essendo funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo. Il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione decorre dal primo ordinativo di pagamento dell’indennità di buonuscita successivo alla cessazione, fermo che la tempestiva contestazione amministrativa interrompe il termine.
Il Fatto
I ricorrenti, già militari dell’Arma dei Carabinieri collocati in quiescenza a domanda tra il 2019 e il 2022, avevano maturato i requisiti soggettivi — almeno 35 anni di servizio utile e 55° anno di età — per beneficiare dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’INPS, tuttavia, non aveva incluso tale beneficio nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS). A seguito dell’istanza amministrativa di rideterminazione e riliquidazione, respinta dall’Istituto, i militari hanno adito il TAR. L’INPS si è costituito eccependo l’inapplicabilità della norma e, in subordine, la prescrizione quinquennale del diritto. La sentenza, resa in forma succinta ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiama un consolidato filone giurisprudenziale amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, basato su cumulo soggettivo e oggettivo di azioni, in quanto le posizioni dei ricorrenti vertono sulla medesima quaestio iuris e sui medesimi presupposti di fatto e di diritto. Ha altresì confermato la legittimazione passiva dell’INPS, quale unico soggetto titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, a nulla rilevando l’eventuale avvalimento di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente.
Nel merito, la Corte ha constatato che i ricorrenti avevano maturato i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa — circostanza non contestata dall’INPS — e che l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 ricomprende le forze di polizia a ordinamento militare, come espressamente confermato dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. La norma, inoltre, integra l’elenco delle voci computabili ai fini della buonuscita di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 1032/1973, essendo stata introdotta posteriormente e in forza di legge.
Il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, che incide sul calcolo dei sei scatti solo ai fini della determinazione della base pensionabile, senza modificare il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ha inoltre ritenuto non perentorio il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza, non potendosi affermare un effetto estintivo del diritto in mancanza di una previsione normativa espressa.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha precisato che il dies a quo del termine quinquennale va individuato nel primo ordinativo di pagamento dell’indennità di buonuscita successivo alla cessazione del servizio. Nel caso di specie, la tempestiva contestazione amministrativa dell’ammontare del TFS ha interrotto il termine prescrizionale. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità includendo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali dalla notificazione del ricorso e senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994. Le spese sono state integralmente compensate per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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