Il legittimario che agisce per la simulazione è terzo e non è soggetto ai limiti di prova (Cass. civ. Sez. 2 n. 19342 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’erede legittimario che agisca in giudizio per la dichiarazione di simulazione di una vendita stipulata dal de cuius, dissimulante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale o presuntiva, a condizione che proponga una domanda di riduzione, di nullità o di inefficacia della donazione dissimulata. In tale ipotesi, la lesione della quota di riserva costituisce la causa petendi dell’azione, accanto al fatto della simulazione, e il legittimario si giova della maggiore libertà di prova per l’intero beneficio derivante dal recupero dei beni al patrimonio ereditario, non solo per la quota di riserva. L’onere di allegazione del legittimario non comprende la quantificazione della lesione, gravando sul convenuto l’onere di allegare che il patrimonio relitto sia sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari.
Il Fatto
Le eredi di un soggetto deceduto, moglie e figlia, agivano in giudizio nei confronti del figlio e fratello, convenendo che l’atto di cessione del 70% delle quote di una società, stipulato dal de cuius in favore del convenuto, dissimulasse in realtà una donazione. Le attrici lamentavano che tale atto, redatto senza la presenza dei testimoni e quindi nullo per difetto di forma, avesse leso la loro quota di riserva, non essendo il patrimonio ereditario composto da altri cespiti rilevanti. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello, in riforma, dichiarava la simulazione dell’atto di cessione e la nullità della donazione dissimulata, includendo le quote nel patrimonio ereditario. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il convenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha anzitutto affermato che il legittimario che agisca per far valere la simulazione di un atto di disposizione del de cuius è da considerarsi terzo rispetto ai contraenti, in quanto vittima designata di alienazioni simulate compiute proprio al fine di ledere la riserva. Tale qualità di terzo – ha precisato la Corte richiamando i precedenti conformi – comporta l’ammissibilità senza limiti della prova per presunzioni, anche quando la domanda di simulazione sia preordinata a quella di riduzione o sia dedotta la nullità del negozio dissimulato.
La Corte ha poi escluso che il legittimario abbia l’onere di quantificare la lesione della quota di legittima. È sufficiente, infatti, l’allegazione che il patrimonio del de cuius non sia composto da altri cespiti rilevanti, gravando sul convenuto l’onere di dimostrare che il patrimonio relitto sia idoneo a soddisfare i diritti dei legittimari. Nel caso di specie, tale allegazione era stata compiuta e la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia.
Quanto alla valutazione degli elementi presuntivi, la Corte ha ritenuto incensurabile il ragionamento del giudice di merito che aveva desunto la natura gratuita dell’atto dalla mancata riscossione dell’assegno consegnato a saldo del prezzo e dal rapporto di parentela tra i contraenti. Ha altresì precisato che, in caso di pagamento con assegno di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica solo al momento dell’effettiva riscossione del titolo, sicché la condotta del cedente che rilascia quietanza senza porre all’incasso l’assegno costituisce elemento sintomatico dell’accordo simulatorio.
La Corte ha infine escluso l’ipotesi della donazione indiretta, richiamata dal ricorrente, in quanto i precedenti giurisprudenziali citati riguardano ipotesi di donazione di denaro finalizzate all’acquisto di partecipazioni societarie, mentre nel caso di specie l’oggetto della donazione era direttamente la partecipazione sociale, con conseguente applicazione dei requisiti di forma della donazione. Ha altresì rigettato le censure concernenti la motivazione e il giudicato, ritenendo che la sentenza impugnata avesse correttamente esaminato le risultanze processuali e che non si fosse formato alcun giudicato interno sulle argomentazioni del Tribunale.
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Nota della Redazione
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