Riedizione del potere comunale illegittima se smentita l’appartenenza demaniale dell’area (TAR Calabria n. 939 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere a seguito di annullamento giurisdizionale, l’amministrazione comunale che annulli in autotutela una SCIA e rigetti l’istanza di regolarizzazione di un passo carraio, sul presupposto della natura demaniale dell’area, adotta provvedimenti illegittimi per difetto di istruttoria quando l’accertamento del giudice ordinario abbia riconosciuto l’usucapione dell’area in capo al privato. Il vincolo del giudicato e il dovere di corretta ricostruzione del presupposto di fatto impongono all’amministrazione di verificare la titolarità del bene prima di esercitare i poteri di autotutela. La smentita del presupposto proprietario travolge entrambi i provvedimenti, restando assorbite le ulteriori censure.

Il Fatto

La ricorrente, titolare per successione mortis causa di un’abitazione con accesso carraio, impugna i provvedimenti con cui il Segretario Generale del Comune ha dichiarato l’annullamento-decadenza di una SCIA del 2017 e ha rigettato la richiesta di regolarizzazione del passo carraio. Si tratta della riedizione del potere dopo che il TAR aveva annullato, con la sentenza n. 1078/2018, i precedenti provvedimenti di autotutela e di diniego.

La ricorrente deduce undici motivi, tra cui difetto di competenza del Segretario, errata qualificazione dell’area come strada pubblica, mancata indizione della conferenza di servizi, superamento del termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e violazione del giudicato. Propone inoltre azione di ottemperanza e contro il silenzio-rifiuto su istanze di accesso. Con sentenza non definitiva n. 726 del 3 maggio 2024 il TAR aveva già convertito il rito e rigettato la domanda di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nella titolarità del suolo su cui insiste il passo carraio. La ricorrente rivendica la proprietà delle particelle sulle quali ha esercitato, con la madre, un possesso esclusivo e continuato dal 1967. Il Comune, invece, qualifica l’area come proprietà demaniale del reliquato stradale e su tale presupposto fonda entrambi i provvedimenti.

Il TAR rileva che l’amministrazione ha fondato la propria convinzione sulla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla soppressione di una particella catastale e su una CTU resa in altro procedimento. Tali elementi, però, non fugano le perplessità già espresse nella sentenza n. 1078/2018 in ordine alla proprietà comunale dell’area.

Risulta dirimente la pronuncia del Tribunale di Lamezia Terme n. 233 del 24 marzo 2025, che ha accertato l’avvenuta usucapione in favore della dante causa delle particelle controverse, sulla base della prova di un possesso ultra-ventennale. L’accertamento della titolarità in capo alla dante causa e, per successione, alla ricorrente smentisce il presupposto su cui riposano i provvedimenti impugnati.

Ne discende l’evidente illegittimità degli atti per difetto di istruttoria, con assorbimento delle altre censure. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto accolto e i provvedimenti annullati. Le oggettive difficoltà nel ricostruire la titolarità dell’area giustificano la compensazione delle spese, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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