Riesame cautelare e aggravante mafiosa nel traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. V n. 34469 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia cautelare, la motivazione dell’ordinanza genetica può essere redatta per relationem, richiamando l’istanza del pubblico ministero, purché il giudice dimostri di avere preso cognizione delle risultanze investigative e di avere valutato, anche sinteticamente, le deduzioni difensive. Il giudice del riesame può integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che la motivazione manchi graficamente o sia del tutto apparente. Le intercettazioni dalle quali emergano elementi d’accusa nei confronti di un terzo possono costituire fonte probatoria diretta o indiziaria, senza necessità di riscontri ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche rispetto al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e il dolo specifico di agevolazione può desumersi da elementi obiettivi e sintomatici.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen. L’accusa lo individua come partecipe di una struttura dedita allo spaccio, con il ruolo di stabile approvvigionamento di stupefacente destinato al dettaglio, autorizzato a rifornirsi presso fornitori diversi da quelli tradizionali.

Il Tribunale, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza genetica. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della motivazione per motivazione apparente e l’insufficienza del quadro indiziario, e con il secondo motivo la carenza di motivazione sull’aggravante mafiosa e sul relativo dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della motivazione per relationem. Il Collegio ribadisce che l’ordinanza cautelare può richiamare l’istanza del pubblico ministero purché il giudice esponga la propria valutazione delle risultanze investigative e delle deduzioni difensive. La nullità è limitata ai casi di motivazione del tutto mancante o risolta in clausole di stile che impediscono di individuare la ratio decidendi. Il Tribunale del riesame può inoltre integrare le insufficienze motivazionali, salvo i casi di motivazione graficamente assente o meramente apparente, come la sterile rassegna delle fonti di prova in assenza di enucleazione degli specifici elementi indizianti.

La Corte delinea poi i limiti del sindacato di legittimità. Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è esaminabile il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prove e decisione. Sono ammissibili solo censure per omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive. Il travisamento della prova è rilevabile solo se compromette in modo decisivo la tenuta logica della motivazione. La deduzione di vizi motivazionali è inammissibile per genericità quando si alleghino stralci di prove non trascritte, non allegate o non indicate nella loro collocazione nel fascicolo, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Quanto al merito indiziario, la Corte osserva che le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte probatoria diretta o indiziaria, e l’interpretazione del linguaggio usato costituisce questione di fatto sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio da elementi convergenti: le conversazioni del luglio 2021, in cui è menzionato espressamente per cognome, l’autorizzazione dei vertici a rifornirsi da canali alternativi, i rapporti stabili con altri sodali e il versamento di una somma di denaro. L’affectio societatis è stata ritenuta provata dalla non occasionale adesione al sodalizio e alla sua consapevole accettazione delle regole.

Con il secondo motivo, la Corte conferma che l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche rispetto al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il dolo specifico di agevolazione, consistente nella consapevolezza che la condotta contribuisce a conservare o rafforzare l’associazione, può desumersi da elementi di fatto obiettivi e sintomatici. Il Tribunale ha logicamente desunto tale dolo dalla consapevolezza del ricorrente di operare alle direttive di soggetti già condannati per associazione mafiosa e di dover contribuire economicamente al sostentamento della consorteria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *