Mediazione estorsiva e terzo mandatario: irrilevante l’interesse proprio nel dolo (Cass. pen. Sez. II n. 34474 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è preliminare allo scrutinio del dolo l’accertamento della sussistenza di un diritto azionabile in sede giudiziaria negli esatti termini e contenuti di quello rivendicato dall’asserito titolare. La pretesa di indurre la controparte a transigere il proprio credito è sprovvista di tutela, poiché il reciproco consenso alla base di un accordo transattivo, in quanto espressione dell’autonomia negoziale, deve essere libero e non viziato nella determinazione di accedervi e nei contenuti abdicativi. Ne consegue che l’attività di mediazione posta in essere su mandato del titolare del diritto, con modalità minatorie, integra il delitto di estorsione, restando irrilevante l’eventuale interesse proprio del terzo. Quanto al momento consumativo, l’avvenuta coercizione rappresenta l’evento intermedio del reato di cui all’art. 629 cod. pen., che si perfeziona con l’attingimento del profitto ingiusto, sicché la progressione dell’azione rende configurabile solo il recesso attivo.
Il Fatto
Con ordinanza del 5 maggio 2025 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di tentata estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
I difensori dell’indagato proponevano ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen., per l’asserita insussistenza del concorso nel fatto e l’illogicità della motivazione; la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che revoca in dubbio la gravità indiziaria sul concorso del ricorrente nella mediazione estorsiva, è dichiarato inammissibile per aspecificità, non rapportandosi in termini puntuali alla motivazione reiettiva del collegio cautelare. Il Tribunale ha ricostruito le emergenze a carico del ricorrente evidenziandone la portata indiziante con argomenti che non prestano il fianco a rilievi sotto il profilo della completezza e della congruenza logica.
La Corte richiama la pluralità di fonti convergenti valorizzate dai giudici cautelari: il risalente rapporto tra gli interlocutori, il tracciamento delle utenze, la conversazione ambientale del 12 settembre 2023 e quella del 21 agosto 2023, la condotta tenuta in occasione dell’incontro programmato con i legali della società debitrice. L’apparato indiziario risulta integrato da fonti plurime e convergenti nell’attestazione del concorso del prevenuto nell’illecito.
Il secondo motivo è dichiarato destituito di giuridico fondamento. Preliminare allo scrutinio del dolo è la questione della ravvisabilità in specie di un diritto azionabile in sede giudiziaria negli esatti termini e contenuti di quello rivendicato dall’asserito titolare. Nella specie, la pretesa di indurre i debitori a transigere il proprio credito, derivante da attività di ristrutturazione edilizia eseguite in regime di superbonus 110%, è sprovvista di tutela, perché il consenso transattivo deve essere libero e non viziato.
La Corte aggiunge che l’attività illecita posta in essere su mandato del titolare del diritto, con l’intermediazione di terzi, tendeva a costringere la controparte ad accettare la proposta, sicché l’eventuale accordo sarebbe stato annullabile e non dotato di azione a tutela del debitore. Né può ritenersi fungibile il diritto al risarcimento scaturente da asseriti vizi delle opere, trattandosi di azioni con causa diversa e, nell’ultimo caso, illecita.
Quanto alle esigenze cautelari, il motivo muove dall’erroneo presupposto della mancata operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., regime al contrario applicabile in virtù della contestata aggravante del metodo mafioso. L’ordinanza ha congruamente argomentato il concreto e attuale rischio di recidiva, desumibile dalle modalità esecutive della condotta, caratterizzate da sinergie tra mondo imprenditoriale e contesti criminali. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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