Ottemperanza al decreto ex legge Pinto senza previa notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 931 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto della Corte d’appello emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, essendo il titolo già munito di autorità di cosa giudicata. La perdurante inerzia dell’amministrazione debitrice integra l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e giustifica l’accoglimento dell’actio iudicati, con fissazione del termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora del Commissario ad acta. In caso di omessa rifusione delle spese processuali nel termine concesso, al relativo pagamento provvede il medesimo Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale. Le spese dell’eventuale funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza da parte del Ministero della Giustizia di un decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, recante la condanna dell’amministrazione al pagamento, in suo favore, della somma indicata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite.

Il titolo esecutivo non risulta adempiuto. La ricorrente aveva inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies L. n. 89/2001, ma l’ente è rimasto inerte. Di qui la proposizione dell’actio iudicati davanti al TAR, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il decreto della Corte d’appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Su questa premessa si innesta la questione giuridica centrale, che il TAR risolve attraverso un’autocorrezione della propria precedente giurisprudenza: per le ottemperanze alle decisioni della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non sono più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996.

Il Collegio aderisce all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423, superando l’indirizzo opposto in precedenza seguito. La ratio è che l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulla pubblica amministrazione in forza di un titolo definitivo non può essere subordinato a un formalismo procedurale ulteriore rispetto al giudicato.

Accertata la perdurante inadempienza dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero è pertanto tenuto a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.

Sul versante delle spese, il Collegio liquida il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenendo conto della semplicità e serialità della materia. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Quanto al pagamento delle spese di lite, il TAR ritiene che, in caso di omessa rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, vi provveda il Commissario nominato. Il principio applicato è quello di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive: evitare un secondo giudizio di ottemperanza per la medesima vicenda, secondo ragioni di economia processuale e di buon andamento. Il Collegio richiama per analogia gli artt. 95 e 510 c.p.c. e il regime di prededuzione proprio dell’espropriazione forzata. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese processuali liquidate in complessivi euro 857,00, oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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