Ricorso avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 2218 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., sulla restituzione delle cose sequestrate, le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione irritualmente proposto avverso tale provvedimento non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti, e trasmesso al giudice dell’esecuzione. La qualificazione opera a mente dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice di attribuire all’impugnazione il nomen iuris corretto, aprendo un nuovo esame della richiesta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la restituzione in favore del ricorrente delle somme e dei beni già sottoposti a sequestro preventivo, al netto dell’importo dovuto alla procedura per spese necessarie o utili alla conservazione e amministrazione dei beni. Con successiva istanza il ricorrente ha chiesto la riforma di quel provvedimento e il rimborso della somma trattenuta, riferita ai costi della due diligence e dell’ausiliario dell’amministratore giudiziario.
L’istanza è stata rigettata con il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge processuale per la mancata fissazione dell’udienza camerale e la violazione dell’art. 104, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., lamentando che sulla ripetizione delle spese avrebbe dovuto statuire il giudice che aveva emesso la misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la qualificazione dell’impugnazione. Il ricorso è stato presentato avverso un’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate, materia disciplinata dall’art. 676 cod. proc. pen. e decisa con la procedura de plano di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che avverso l’ordinanza emessa in tali casi le parti possono proporre opposizione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., con conseguente nuovo esame della richiesta. Il rimedio corretto non è dunque il ricorso per cassazione, che risulta irritualmente proposto.
Richiamando il costante orientamento di legittimità, la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione presentato in luogo dell’opposizione non va dichiarato inammissibile. In applicazione del principio di conservazione degli atti, esso va qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell’esecuzione.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la reiterata istanza di restituzione. Il ricorso viene pertanto qualificato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come opposizione, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione.
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Nota della Redazione
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