Rifiuti e ripristino ambientale: concorrono sanzione e ordine di rimozione (Cons. Stato n. 4820 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi previste dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 concorrono, e non si alternano, con le sanzioni degli artt. 255 e 256 del medesimo testo unico. L’incipit “fatta salva l’applicazione delle sanzioni” va letto come “fermo restando”, perché la misura riparatoria e quella afflittiva operano su piani distinti e complementari. Il giudice amministrativo non è vincolato da pregiudizialità rispetto al processo penale, ma può valorizzare gli elementi di prova acquisiti in quella sede, compresa la CTU, quali prove atipiche. Il relativo apprezzamento non impone la riedizione dell’istruttoria mediante verificazione o consulenza tecnica d’ufficio. La qualificazione del materiale come rifiuto e non come sottoprodotto può fondarsi su un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti.

Il Fatto

Nel 2013 il Corpo Forestale dello Stato segnalava la presenza, presso uno stabilimento in area protetta del Delta del Po, di un accumulo di circa 130.000 metri cubi di materiale eterogeneo, depositato da anni e privo di tracciabilità. La Procura disponeva il sequestro preventivo delle aree; le indagini tecniche accertavano ammoniaca, metalli pesanti e percolati da discarica.

Il Comune adottava un’ordinanza contingibile di rimozione e ripristino, rimasta ineseguita. L’Ente di gestione per i parchi emanava a sua volta l’ordinanza n. 55/2016, con cui accertava la violazione dell’art. 60, comma 3, L.R. n. 6/1995 e imponeva la rimozione dei rifiuti secondo le modalità indicate dal Corpo Forestale. La società proponeva ricorso al TAR Emilia Romagna, che lo respingeva. Di qui l’appello, affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo esclude la pregiudizialità del processo penale rispetto a quello amministrativo, ma chiarisce che ciò non impedisce al giudice di valorizzare gli elementi probatori già acquisiti, secondo i principi generali in materia di prove atipiche. Il rifiuto di disporre verificazione o CTU non è illegittimo, perché le risultanze penali trovano riscontro nella sentenza n. 6402 del 2014 della Sezione V, che già aveva qualificato come rifiuti i fanghi della lavorazione conciaria.

Quanto all’elemento soggettivo, il volume imponente del deposito e la sua risalenza nel tempo costituiscono indizi gravi e precisi della conoscenza in capo al titolare, che non ha mai attribuito il deposito a terzi.

Sul secondo motivo la Corte esclude l’alternatività tra sanzione e misura ripristinatoria. L’art. 192 va letto nel senso di “fermo restando”, poiché le misure di prevenzione e ripristino non possono essere surrogate da mere sanzioni: la misura punitiva completa quella riparatoria in chiave general-preventiva.

Sull’incompetenza dell’Ente Parco, il Collegio distingue due poteri: quello sindacale ex art. 192 e quello proprio dell’Ente ex art. 60, comma 3, L.R. n. 6/1995. L’eventuale illegittimità della seconda ordinanza non travolge la prima, non impugnata nei termini. Il rilievo sull’interesse ad agire resta assorbito dall’infondatezza complessiva.

Nessuna difformità di contenuto tra le due ordinanze: le modalità indicate dal Corpo Forestale non contemplano il recupero in situ, ma solo l’avvio a recupero o smaltimento presso centri autorizzati. Quanto alle garanzie partecipative, la notifica del verbale del Corpo Forestale ha consentito alla società di contraddire secondo l’art. 10 della legge n. 241/1990. La qualificazione come sottoprodotto ex art. 184-bis è respinta in radice. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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