Il privato non può impedire la verifica del presupposto della deroga edilizia (Cons. Stato n. 4821 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che, in pendenza dell’istruttoria sul permesso di costruire in deroga, demolisce con iniziativa autonoma il manufatto oggetto dell’istanza, impedendo all’amministrazione di verificare in loco il presupposto di fatto legittimante la deroga, viola i doveri di buona fede e correttezza che conformano in senso bilaterale la relazione procedimentale. L’asseverazione del tecnico e le perizie di parte, pur rilevanti, non precludono al Comune di eseguire le necessarie verifiche istruttorie ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, tanto più doverose quando si applicano disposizioni derogatorie di stretta interpretazione. Nei procedimenti che si concludono con il rilascio di un formale titolo abilitativo la responsabilità dell’accertamento dei fatti resta in capo all’amministrazione, che deve essere messa nelle condizioni di esercitarla. Il diniego fondato su tale impossibilità di verifica è legittimo.
Il Fatto
La società chiedeva il rilascio di un permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con traslazione del sito e incremento volumetrico del 35%, ai sensi dell’art. 6 legge Regione Liguria n. 49/2009 (“piano casa”), di un ex casello ferroviario dismesso, in area vincolata sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico. La relazione tecnica allegata richiamava le criticità statico-strutturali dell’edificio, quali presupposti della deroga ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), punto 1.2, l.r. n. 49/2009.
Prima che il Comune si determinasse, la società presentava una SCIA per la demolizione e realizzava l’abbattimento. Il Comune respingeva l’istanza rilevando che la demolizione anticipata aveva impedito di accertare in modo oggettivo la sussistenza delle criticità addotte. Il TAR Liguria respingeva il ricorso; la società appellava deducendo, tra l’altro, l’idoneità delle perizie di parte e l’irrilevanza della demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la sentenza di primo grado e qualifica la condotta dell’istante come contraria ai doveri di buona fede e correttezza. Il presupposto di legge e la qualificazione dell’intervento devono essere dichiarati e attestati dal professionista, e la società aveva prodotto anche due perizie di parte; ciò tuttavia non può precludere al Comune di verificare in situ le condizioni legittimanti l’intervento, sottraendogli con iniziativa repentina e contraddittoria rispetto all’istruttoria pendente la possibilità di condurre gli accertamenti consentiti dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.
La Corte precisa che il TAR non ha imposto un sopralluogo come adempimento inderogabile, ma ha rilevato che la condotta dell’istante ha impedito un accertamento che il Comune deve sempre poter eseguire. Resta rimessa alla sua valutazione tecnico-discrezionale la scelta tra verifica documentale e ispezione diretta, anche a campione, con funzione di prevenzione del rischio di false attestazioni. Il principio vale nei procedimenti ordinari che si concludono con un titolo abilitativo formale, a differenza delle fattispecie di autoamministrazione come la SCIA, e a fortiori quando la fattispecie è derogatoria.
Infondata è anche la tesi del contraddittorio rispetto a un precedente parere favorevole reso su analogo procedimento. Il punto non concerne la prova delle criticità, ma l’aver impedito al Comune di verificarne l’esistenza. Per l’inesauribilità del potere l’amministrazione può rivedere le proprie valutazioni, e tanto più in presenza di un’istruttoria mai conclusa con un provvedimento finale: un parere istruttorio non genera affidamenti meritevoli di tutela.
Quanto all’asserito pericolo per la pubblica incolumità, il Collegio osserva che il Comune lo ha richiamato non come requisito della fattispecie, ma per stigmatizzare la mancanza di ragioni di urgenza incompatibili con una preventiva informativa. La società non ha avvisato il Comune prima di demolire, né ha documentato un pericolo di crollo così imminente da escludere una verifica preventiva. Infine, la dedotta incompatibilità tipologica e funzionale di cui al punto 1.4 non risulta oggetto dell’istanza, formulata espressamente ai sensi del punto 1.2; l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 limita le nuove costruzioni e gli ampliamenti, ma non preclude la destinazione residenziale in atto. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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