Il livello sugli agri marmiferi è concessione temporanea: giurisdizione amministrativa (Cass. civ. Sez. Un. n. 3179 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di livello avente ad oggetto gli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara non si atteggia come un diritto reale perpetuo di godimento assimilabile all’enfiteusi, ma come una concessione amministrativa avente carattere necessariamente temporaneo, soggetta a controlli pubblicistici. La legislazione estense, pur rimasta in vigore in via transitoria per effetto dell’art. 64 del r.d. n. 1443/1927, è incompatibile con il principio di temporaneità delle concessioni e non può essere intesa come norma recettizia dell’ordinamento preunitario. Ne consegue che la controversia, concernente la spettanza di diritti su beni del patrimonio indisponibile comunale e strettamente connessa all’esercizio di poteri autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una pluralità di società esercenti l’attività di escavazione nel bacino marmifero apuano, affermando di essere titolari di diritti di livello perpetuo sugli agri marmiferi di proprietà comunale, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa il Comune di Carrara. Le società hanno chiesto l’accertamento del loro diritto reale di godimento e, in via subordinata, la condanna dell’ente al pagamento di un indennizzo per l’asserita illegittima ablazione del diritto a seguito dell’adozione delle delibere n. 46 e n. 47 del 2020, con le quali il Comune aveva disposto la decadenza dei diritti di livello a far data dal 31.10.2023 e la subordinazione delle future concessioni a gara pubblica.
Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le aree in questione fossero oggetto non già di diritti reali perpetui, bensì di concessioni amministrative temporanee. Il giudizio amministrativo, promosso avverso le delibere, era stato nel frattempo sospeso in attesa della definizione della questione di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel risolvere il regolamento preventivo di giurisdizione, hanno innanzitutto ricostruito la natura del livello. Pur richiamando la giurisprudenza che assimila l’istituto all’enfiteusi, la Corte ha precisato che tale principio deve essere adattato alle peculiarità dei livelli aventi ad oggetto gli agri marmiferi apuani, caratterizzati da una disciplina speciale di matrice pubblicistica.
Il punto nodale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’art. 64 della legge n. 1443/1927 (legge mineraria), che ha abrogato la legislazione previgente demandando ai Comuni di Massa e Carrara l’emanazione di un regolamento per disciplinare le concessioni. L’assenza del regolamento ha mantenuto in vigore la legislazione estense solo in via transitoria. L’adozione del primo Regolamento nel 1994, confermata dalla successiva legislazione regionale, ha determinato la cessazione di vigenza delle norme estensi e l’assoggettamento delle cave a un regime concessorio improntato a profili pubblicistici, connotato da temporaneità e onerosità.
La Corte ha fatto proprie le conclusioni della Corte costituzionale n. 488 del 1995, la quale ha escluso che la legislazione estense possa essere coordinata con i princìpi della legge mineraria, in particolare con la regola della temporaneità della concessione, evidenziando la natura schiettamente pubblicistica della disciplina dell’esercizio delle cave. Le Sezioni Unite hanno altresì distinto il caso di specie da quello deciso dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2462 del 1967, relativa a fattispecie antecedenti all’emanazione dei regolamenti, e hanno reputato il precedente di cui alla Cass. Sez. un., n. 25576/2020 “distonico” rispetto al panorama giurisprudenziale.
Alla luce di tali premesse, la posizione giuridica delle società ricorrenti è stata qualificata in termini di titolarità di una concessione necessariamente temporanea, con conseguente esclusione del godimento perpetuo. Essendo la controversia relativa a concessioni di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e strettamente connessa all’esercizio di poteri autoritativi, la giurisdizione è stata dichiarata in capo al giudice amministrativo, con rinvio delle spese alla decisione definitiva.
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Nota della Redazione
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