Estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine e legittimazione del cessionario (ABF Collegio di Milano n. 4168 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del consumatore all’equa riduzione del costo del finanziamento ai sensi dell’art. 125-sexies TUB spetta anche quando l’estinzione anticipata non derivi da una scelta volontaria, ma dalla decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro e al pagamento del debito tramite trattamento di fine rapporto. In tal caso il finanziamento si estingue comunque con risorse economiche del lavoratore, sicché resta integra la natura restitutoria del diritto. La legittimazione passiva alla restituzione degli oneri non maturati spetta al soggetto che ha ricevuto il pagamento estintivo, anche quando abbia acquisito il solo credito per cessione e non l’intero rapporto contrattuale. I costi up front vanno retrocessi secondo la curva degli interessi, i costi ricorrenti secondo il pro rata temporis.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di due finanziamenti da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento. Per entrambi ha chiesto il rimborso degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali.

Il primo contratto, stipulato il 22.01.2019 con un diverso finanziatore, prevedeva un capitale lordo di € 38.880,00 in 120 rate e si è estinto con decorrenza 1°.01.2025, alla rata n. 71, per la cessazione del rapporto di lavoro e il versamento del TFR da parte del datore. Il secondo, stipulato il 18.12.2019 con altro soggetto e poi ceduto all’intermediario convenuto, prevedeva € 39.240,00 in 120 rate ed è stato estinto il 29.01.2024. I reclami del 17.11.2025 non hanno avuto esito satisfattivo.

La motivazione del Collegio

Entrambi i contratti sono anteriori al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della conversione del decreto legge n. 73/2021. Il Collegio applica quindi l’art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019, ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022 e dall’art. 27 del decreto legge n. 104/2023, convertito nella legge n. 136/2023.

L’intermediario ha sostenuto che, per il primo contratto, non si configurerebbe un’estinzione anticipata, perché il debito residuo di € 13.825,42 è stato saldato dal datore di lavoro tramite TFR a seguito della decadenza dal beneficio del termine. L’eccezione è infondata: secondo l’orientamento costante dei Collegi, richiamato con le decisioni Collegio di Milano nn. 2784/2025 e 11932/2024, il finanziamento si estingue comunque con risorse del lavoratore cedente, e la perdita del posto di lavoro non muta la natura restitutoria del diritto.

Quanto al secondo contratto, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. La fonte del credito restitutorio non è il contratto, ma il pagamento effettuato in sede di estinzione: è il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati a generare il diritto. Tenuto a restituire è chi ha ricevuto il pagamento. Poiché conteggio estintivo e liberatoria risultano emessi dall’intermediario convenuto, questi è legittimato (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6816/2018; Collegio di Milano nn. 10400/2023 e 6814/2024).

Nel merito, il Collegio rileva un’incongruenza sulle date di estinzione del secondo contratto, ma adotta quella concordata dalle parti, il 29.01.2024, con 48 rate corrisposte. Qualificati come up front commissioni accessorie, spese fisse, spese di istruttoria e oneri di rete distributiva, quantifica gli oneri non maturati in € 163,80 per il primo contratto e € 1.147,29 per il secondo, per un totale di € 1.311,18 arrotondato a € 1.311,00.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 1.311,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo secondo il Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, al netto di quanto già corrisposto. Pone a carico dell’intermediario € 200,00 per le spese della procedura e € 20,00 a rimborso del contributo del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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