Rimozione rifiuti e sopravvenuta carenza di interesse per l’ordine già eseguito (TAR Sardegna n. 191 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’integrale esecuzione dell’ordine di rimozione dei rifiuti, comunicata dallo stesso destinatario prima della decisione, determina la carenza di interesse a coltivare l’impugnazione e rende il ricorso inammissibile, non essendo configurabile alcuna utilità del rimedio caducatorio. Analoga inammissibilità colpisce gli atti successivi che si limitino a confermare il provvedimento già ottemperato. La giurisdizione del giudice amministrativo resta ferma quando la controversia investa l’esercizio di un potere autoritativo, restando la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo confinata in via incidentale ai sensi dell’art. 8 c.p.a.. Nel merito, il destinatario dell’ordine di rimozione ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 è individuato nel proprietario del fondo, sul quale grava l’onere di provare l’eventuale uso pubblico della strada.

Il Fatto

Il ricorrente, ente gestore di un canale ripartitore, impugna tre note regionali con cui il Corpo Forestale gli ha contestato l’abbandono di rifiuti lungo la strada di servizio al canale, gli ha intimato la rimozione entro dieci giorni sotto comminatoria di sanzione amministrativa e ha respinto la sua istanza di annullamento in autotutela.

L’ente deduce la natura comunale della strada, l’uso pubblico della stessa, l’assenza di responsabilità oggettiva e il difetto di competenza della Regione. Il Comune si costituisce eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. In udienza, sollecitata sul punto, la parte conferma che il proprio interesse si esaurisce nell’annullamento degli atti, non avendo avanzato domande di rimborso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando una propria precedente decisione, TAR Sardegna sez. I n. 186 del 2022, e la giurisprudenza ivi citata (Cons. Stato sez. IV n. 4570 del 2020; C.G.A.R.S. n. 629 del 2022), afferma che la cognizione incidentale su questioni di diritto soggettivo non fa perdere al giudice amministrativo la giurisdizione quando debba sindacare il corretto esercizio di un potere autoritativo.

Nel merito dell’ammissibilità, il Tribunale rileva d’ufficio la carenza di interesse ad agire avverso la prima nota. L’esatto adempimento dell’ordine, comunicato dallo stesso ente nei dieci giorni imposti, priva l’annullamento di qualsiasi utilità per il destinatario. Le due note successive sono inammissibili in quanto meramente confermative di un provvedimento già ottemperato, secondo l’insegnamento dell’Ad. plen. n. 4 del 2018 e dell’orientamento della Cass. sez. III n. 12241 del 1998 sull’interesse ad agire quale utilità del provvedimento richiesto.

La conclusione è ribadita dalle dichiarazioni verbalizzate in udienza, con le quali la parte ha circoscritto il proprio interesse all’annullamento in sé. Il Collegio precisa che, anche ove il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe risultato infondato: l’uso pubblico della strada esige tre elementi concorrenti — passaggio jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta, idoneità a soddisfare esigenze generali, titolo valido sorretto da uso immemorabile — e l’onere probatorio grava su chi lo allega, nella specie sull’ente proprietario.

Il ricorrente non ha fornito prova documentale né cartolare: la strada non è censita tra le comunali e la dedotta cessione al demanio resta una dichiarazione priva di riscontri. L’ordine risulta pertanto correttamente rivolto al proprietario, destinatario solidale della rimozione ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, senza che l’estensione dell’area valga a escludere gli obblighi di vigilanza.

Infine, quanto al difetto di competenza, il Collegio osserva che l’art. 13, comma 2, delle prescrizioni antincendio 2020 e l’art. 24, sesto comma, l.r. n. 8/2016 attribuiscono al Corpo Forestale il potere sanzionatorio; secondo logica e in ossequio al principio di proporzionalità va riconosciuto allo stesso organo anche il potere di intimare la cessazione dell’illecito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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