Ricorso contro atti endoprocedimentali edilizi inammissibile per difetto di interesse attuale (TAR Liguria n. 210 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tutela giurisdizionale di chi intende opporsi all’iniziativa edilizia di un terzo è subordinata all’esistenza di un interesse ad agire specifico, concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che si concretizza soltanto al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il contrasto dell’intervento con norme di legge o con gli strumenti di pianificazione, compresi i piani di bacino, va dedotto mediante l’impugnazione del titolo che abilita all’edificazione, non prima. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso atti endoprocedimentali, meramente propedeutici al rilascio di un permesso di costruire non ancora emesso. La regola processuale trova conferma nella disciplina che, imponendo la licenza edilizia, ne subordina l’impugnabilità al rilascio e alla pubblicità del titolo. L’eventuale riproposizione del ricorso dopo il rilascio del permesso costituisce iniziativa del ricorrente, non ragione di ammissibilità dell’impugnazione anticipata.

Il Fatto

I ricorrenti, residenti e proprietari di immobili prospicienti l’area interessata da un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione nel Comune di Chiavari, impugnavano la deliberazione di Giunta che approvava lo schema di convenzione per la monetizzazione delle aree a standard, il parere regionale reso in materia di Piano di Bacino, la convenzione urbanistica e il conseguente permesso di costruire convenzionato, ove già rilasciato. Deducevano vizi di violazione del P.U.C., del Piano di Bacino e della normativa regionale, difetto di istruttoria e carenza del presupposto pianificatorio, articolando otto motivi, poi integrati da quattro motivi aggiunti.

Le parti resistenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di attualità dell’interesse, non essendo ancora stato rilasciato il permesso di costruire. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale. Gli atti impugnati sono qualificati come endo-procedimentali, soltanto propedeutici al rilascio di un titolo edilizio che, allo stato, non è stato emesso.

Il percorso argomentativo muove dalla regola generale dell’art. 100 c.p.c.: la tutela di chi si oppone all’iniziativa edilizia altrui presuppone un interesse specifico, concreto ed attuale, che si “invera” solo al momento del rilascio del titolo abilitativo. La regola è specificamente confermata, in subiecta materia, dalla disciplina che ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia, prevedendo che il contrasto con leggi, regolamenti o prescrizioni di piano sia fatto valere mediante ricorso contro il rilascio della licenza, e non prima.

Da ciò il Tribunale trae il corollario che il contrasto con norme di legge o con gli strumenti di pianificazione, piani di bacino compresi, va dedotto impugnando il titolo che abilita all’edificazione. Poiché il progetto non è ancora approvato e il permesso non è stato rilasciato, la trasformazione edilizia contestata non può essere realizzata e dalla decisione non potrebbe derivare ai ricorrenti alcuna concreta utilità, mentre l’attività giurisdizionale sarebbe piegata a finalità meramente consultive.

Il Collegio respinge l’argomento difensivo secondo cui l’inammissibilità costringerebbe a un secondo ricorso: l’eventuale riproposizione è frutto di un’iniziativa giudiziaria inutile e precipitosa, con applicazione del principio adducere inconveniens non est solvere argumentum. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e della società controinteressata, mentre sono compensate verso il Ministero della Cultura, stante l’assenza di attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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