Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza rivalutazione del debito di valuta (TAR Puglia n. 48 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il creditore ha diritto al pagamento delle somme liquidate e degli interessi legali dalla domanda al soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente: trattandosi di debito di valuta, essa presuppone l’allegazione e la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inutile decorso dei termini di cui agli art. 14 d.l. n. 669/1996 e art. 5-sexies legge n. 89/2001 e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Al commissario dirigente non spetta alcun compenso aggiuntivo, per il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, al pagamento di € 6.592,00, oltre spese liquidate in favore del difensore distrattario.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme riconosciute, con interessi e rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza opporre resistenza sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato la regolarità in rito del ricorso: il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è munito di efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto. È quindi integrato il titolo per il giudizio di ottemperanza.
Quanto ai presupposti dell’azione, il TAR ha rilevato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre verificato l’invio, da parte della ricorrente, della dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo e la modalità di riscossione prescelta, in ossequio all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, nonché il decorso dei sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.
È stato così sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con termine di 90 giorni. Il Collegio ha invece rigettato la domanda di rivalutazione monetaria: in presenza di un debito di valuta, quale l’indennizzo ex legge n. 89/2001, la rivalutazione può essere accordata solo se venga allegato e provato il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., onere non assolto. Sul punto il TAR richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 6317 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive successive al decreto per la proposizione del giudizio, come da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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