Rinnovo del permesso di soggiorno e sopravvenienze rilevanti entro l’adozione del provvedimento (TAR Lombardia n. 486 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, previsto dagli artt. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, costituisce presupposto non eludibile per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. L’insufficienza reddituale, protratta per più anni, è di per sé idonea a legittimare il diniego. L’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, nell’imporre di valutare i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, incontra il limite temporale dell’adozione del provvedimento: rilevano solo i fatti esistenti e già conosciuti o formalmente rappresentati alla pubblica amministrazione, in ossequio al principio tempus regit actum. Il vizio di partecipazione procedimentale non produce annullamento quando, per la natura vincolata dell’atto, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presentava in data 15.02.2019 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con decreto del 15.11.2019 il Questore della Provincia di Milano rigettava l’istanza, rilevando la mancata dimostrazione di redditi leciti sufficienti: le verifiche sulla posizione contributiva evidenziavano percezioni discontinue e sempre inferiori al parametro dell’assegno sociale dal 2012, l’assenza di dichiarazioni dei redditi e l’inutilità della documentazione prodotta in sede procedimentale.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la mancata valutazione dei nuovi elementi sopravvenuti, costituiti dalla stipula di due contratti di lavoro. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 585/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo del rinnovo, individuando nel requisito redditizio un elemento che attiene alla sostenibilità della permanenza dello straniero nel contesto lavorativo e fiscale del Paese. La sua funzione è impedire l’inserimento di soggetti privi di adeguata contropartita in termini di lavoro e partecipazione alla spesa pubblica, e insieme costituisce garanzia contro il rischio di attività illecite, secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 749 del 2019 e dai precedenti ivi richiamati.

Passando al caso concreto, il Tribunale osserva che il dato del reddito costantemente insufficiente non è contestato. I due rapporti lavorativi allegati non mutano il giudizio: il primo, in essere dal 13.09.2018, presenta evidenze retributive ampiamente inferiori alla soglia minima; il secondo, instaurato il 1.10.2019, non è stato comunicato all’Amministrazione prima del 15.11.2019.

Su questo punto si concentra il passaggio centrale della decisione. Il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente, che limita la valorizzazione delle sopravvenienze ex art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998 ai fatti esistenti e conosciuti dalla P.A. al momento dell’adozione del provvedimento, in nome di esigenze di certezza e del principio tempus regit actum. Il TAR riconosce l’esistenza di un orientamento difforme — Cons. Stato n. 6875 del 2022 e n. 10245 del 2023 — ma dichiara di non trovare ragioni sufficienti per discostarsi dall’indirizzo consolidato, richiamando TAR Milano n. 2797 del 2021 e Cons. Stato n. 3692 del 2016, n. 6197 del 2018 e n. 749 del 2019.

Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale rileva che l’Amministrazione aveva invitato l’interessato a produrre documentazione integrativa con nota del 3.6.2019. Anche a voler ravvisare un vizio procedimentale, lo stesso non determinerebbe l’annullamento: per la natura vincolata della valutazione, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, come previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 ratione temporis applicabile. Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato, con compensazione integrale delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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