Revoca degli esiti di prova concorsuale e obbligo di motivazione specifica (TAR Lombardia n. 485 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca degli esiti di una prova concorsuale già svolta, disposta in autotutela prima della conclusione del procedimento, rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, ma non può fondarsi sulla sola disomogeneità degli esiti. Quando la decisione incide sullo svolgimento della procedura e non su una sopravvenuta inopportunità di soddisfare l’interesse pubblico, il candidato vanta un interesse legittimo all’osservanza della legge durante il concorso. L’amministrazione deve pertanto indicare elementi specifici che giustifichino la rinnovazione delle prove, pena la violazione del dovere di imparzialità. Non assumono rilievo, in senso contrario, né la mancata nomina dei vincitori né l’aspettativa alla conclusione del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso indetto da una ASST per due incarichi a tempo indeterminato di Dirigente Biologo, superando con il massimo del punteggio la prova scritta e quella pratica, insieme ad altre due candidate, su cinquantasette partecipanti. La Commissione esaminatrice, rilevata una forte disomogeneità nella distribuzione degli esiti, deliberava di sospendere la procedura e di rinnovare le prove scritta e pratica.

Sottoposta alla nuova prova scritta, la ricorrente riportava un giudizio di inidoneità e non accedeva alle prove successive. Approvata la graduatoria con deliberazione dell’Azienda, la candidata impugnava la comunicazione, i verbali della Commissione, la valutazione della prova rinnovata e la graduatoria stessa, deducendo difetto di motivazione, violazione dei principi in materia di autotutela e lesione del principio di imparzialità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando le argomentazioni già svolte in sede cautelare. Il nodo giuridico è rappresentato dalla revoca in autotutela degli esiti di una prova concorsuale in corso di svolgimento. Il Tribunale riconosce l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione, che può revocare il bando finché non sia intervenuta la nomina dei vincitori, ma precisa i limiti entro cui quel potere è esercitabile.

La giurisprudenza richiamata — TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3741 del 2022, e Cons. Stato, sez. III, n. 4554 del 2011 — subordina la revoca a fondati motivi di pubblico interesse che sconsiglino la prosecuzione dell’iter concorsuale. Tali ragioni, osserva il Collegio, attengono normalmente alla sopravvenuta opportunità di non soddisfare l’interesse pubblico o all’emersione di vizi della procedura.

Nel caso concreto la revoca non risponde a nessuna di queste ipotesi. L’amministrazione non ha contestato la regolarità delle prove, non ha addotto una diversa ponderazione dell’interesse pubblico e ha continuato il concorso rinnovando la prova scritta. La decisione è stata assunta dopo che la Commissione ha conosciuto i nominativi dei tre candidati ammessi all’orale, a fronte di due posti banditi.

Il Collegio qualifica quindi la posizione della ricorrente come interesse legittimo non alla vittoria del concorso, ma alla regolare prosecuzione dello stesso: posizione differenziata e normativamente qualificata. L’interesse ad agire persiste anche dopo il mancato superamento della prova rinnovata, perché la chance di assunzione ad altro titolo non incide sull’interesse al corretto perfezionamento della procedura.

Quanto alla motivazione, l’atto impugnato si limita a richiamare la disomogeneità degli esiti e l’assenza di condizioni idonee alla prosecuzione, senza indicare alcun elemento specifico. Ne deriva la fondatezza della censura di violazione del dovere di imparzialità. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *