Rinuncia all’impugnazione e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 19624 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Il principio di diritto secondo cui non può farsi luogo alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di difetto di soccombenza non trova applicazione nell’ipotesi in cui la rinuncia sia caratterizzata da assoluta genericità. La determinazione dell’ammontare della somma dovuta alla Cassa delle ammende è rimessa all’apprezzamento equitativo del giudice.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, pronunciando a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di una donna sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990. All’indagata era ascritto, in base alla contestazione provvisoria, il ruolo di collettore degli introiti economici del sodalizio criminoso, nonché di soggetto deputato a ricevere dai partecipi il denaro provento dell’attività illecita e a consegnare la provvista per l’acquisto di sostanze dai fornitori. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame.

La Motivazione della Corte

La ricorrente aveva dedotto, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe operato un mero rimando all’ordinanza genetica senza spendere argomentazioni in senso individualizzante, incorrendo in un’omessa motivazione. Era stata altresì contestata la permanenza delle esigenze cautelari in ragione del tempo decorso e della impossibilità di agire quale “cassiera” di un’associazione ormai smantellata per l’arresto dei sodali.

Con il secondo motivo, la difesa aveva dedotto analoghi vizi con riferimento all’adeguatezza della misura inframuraria, richiamando la novella di cui alla legge n. 47/2015. La specificità del ruolo ascritto, il decorso del tempo, lo stato detentivo dei co-indagati, la mancata contestazione di reati-fine e l’esiguità del precedente penale avrebbero imposto una rivalutazione della posizione della ricorrente, sulla quale il Tribunale non avrebbe motivato.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione, come da atto successivamente trasmesso dalla ricorrente. La Corte ha affermato che la rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

La Corte ha precisato che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità — richiamata con i precedenti di Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 e Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018 — secondo cui non si fa luogo alla condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di difetto di soccombenza, attesa la assoluta genericità della rinuncia stessa. La somma dovuta è stata determinata in via equitativa in euro cinquecento, tenuto conto dell’intervenuta scarcerazione della ricorrente e dell’applicazione di una misura non detentiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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