Ottemperanza a sentenza esecutiva e prova della notifica del titolo esecutivo (TAR Puglia n. 1314 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che chieda il pagamento delle spese processuali liquidate nella sentenza di cognizione deve provare la preventiva notifica del titolo esecutivo giudiziale e il decorso del termine di centoventi giorni, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone la prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. Il giudice dell’ottemperanza non può sostituirsi all’amministrazione oltre i limiti del titolo, ma ordina l’esecuzione del decisum nel termine fissato e riserva la nomina del commissario ad acta a una successiva istanza di parte. La perdurante inerzia dell’ente, non costituito, giustifica l’accoglimento parziale del ricorso.

Il Fatto

Due comproprietari di un terreno agricolo in agro di Carovigno convenivano in giudizio il Comune, dolendosi che la procedura ablatoria, avviata con dichiarazione di pubblica utilità e occupazione d’urgenza, non si fosse conclusa con l’emanazione del decreto di esproprio entro il termine quinquennale dell’art. 13, commi 3 e 4, d.P.R. n. 327/2001. Con sentenza n. 1409/2024 il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, ordinando la restituzione dell’area occupata previa riduzione in pristino, salva la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e condannando il Comune al risarcimento del danno da mancato godimento, mediante proposta risarcitoria da formulare entro sessanta giorni, oltre alle spese.

Rimasta la sentenza ineseguita, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del decisum, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e, in subordine, la comminatoria della penalità di mora. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la percorribilità dello strumento, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., che consente l’ottemperanza delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Rileva quindi la regolarità del rito, avendo il ricorso rispettato il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, comma 3, c.p.a., e l’esecutività del titolo, non sospeso.

Nel merito, l’inerzia del Comune, non costituito, fonda l’accoglimento parziale: il Tribunale ordina all’ente di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, mediante effettiva restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva la facoltà di acquisizione sanante, e mediante la proposta di pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento, secondo i criteri indicati nel titolo.

Il Collegio esclude invece l’ordine di pagamento delle spese liquidate in cognizione. I ricorrenti non hanno fornito la prova della preventiva notifica al Comune del titolo esecutivo giudiziale e del conseguente decorso del termine di centoventi giorni, richiesti dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Respinta anche la domanda di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare. Il Tribunale riserva infine la nomina del commissario ad acta a una successiva e specifica istanza di parte, in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, come liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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