Riesame cautelare, onere di motivazione e limiti del travisamento probatorio (Cass. pen. Sez. V n. 20355 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari, il giudice del riesame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che, anche mediante una valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento; devono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, non espressamente confutate, che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Il controllo di legittimità non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali né lo spessore degli indizi, ma si circoscrive all’esame dell’atto impugnato per verificarne la congruità argomentativa e l’assenza di illogicità evidenti. Il vizio di travisamento della prova è deducibile solo nelle tre figure della mancata valutazione di una prova decisiva, dell’utilizzazione di una prova non acquisita e dell’erronea ricostruzione del significante, restando esclusa ogni rilettura o reinterpretazione nel merito dell’elemento probatorio.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e di tentata estorsione pluriaggravata. Il Tribunale del riesame, su istanza dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza limitatamente al reato associativo, confermandola nel resto.

Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale dato atto della memoria difensiva e per contraddittorietà del provvedimento; contestazione della gravità indiziaria; insussistenza degli elementi della tentata estorsione e delle aggravanti; mancata applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Quanto alla prima censura, rileva che il Tribunale ha dato atto della memoria difensiva e ha dedicato ampio spazio a confutare le dichiarazioni dell’imputato e le argomentazioni difensive, comprese quelle basate sulle indagini difensive. Le deduzioni non espressamente confutate devono ritenersi assorbite in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata.

Sul punto la Corte richiama il principio per cui il giudice del gravame non è tenuto a esaminare dettagliatamente tutte le risultanze, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento, con ciò considerandosi implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la decisione adottata (Sez. VI n. 34532 del 2021; Sez. II n. 46261 del 2019).

Le residue censure e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente non evidenzia effettive violazioni di legge né travisamenti, ma mira a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, restando circoscritto all’accertamento della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un. n. 6402 del 1997; Sez. Un. n. 18620 del 2017; Sez. II n. 9212 del 2017; Sez. Un. n. 22242 del 2011).

Quanto al travisamento della prova, la Corte ne individua tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva, l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo e l’erronea ricostruzione del significante. In tali casi non si reinterpretano gli elementi valutati dal giudice di merito, ma si verifica se essi sussistano, restando la cognizione del giudice di legittimità circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio nei termini di una fotografia neutra e avalutativa del significante, non del significato (Sez. V n. 39048 del 2007; Sez. V n. 26455 del 2022; Sez. I n. 25117 del 2006; Sez. V n. 36764 del 2006). Nel caso di specie il ricorrente non deduce alcun effettivo travisamento in nessuna delle tre forme.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità e difetto di specificità, avendo il Tribunale adeguatamente motivato sulla configurazione della tentata estorsione e sull’aggravante. Il quarto motivo è infondato: il Tribunale ha reso motivazione ampia in ordine alle esigenze cautelari, valorizzando la gravità concreta del fatto, l’elevato allarme sociale, i precedenti penali e l’assenza di dissociazione, con conseguente inidoneità di misure diverse dalla custodia carceraria. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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