Rapina impropria: la violenza successiva alla sottrazione non spezza l’unitarietà (Cass. pen. Sez. II n. 36039 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, la violenza o minaccia esercitata dopo la sottrazione della cosa mobile, al fine di assicurare a sé o ad altri l’impunità, integra il delitto consumato e non può essere artificiosamente scissa dalla condotta di spoglio. La protrazione temporale della colluttazione tra autore e persona offesa e la stretta connessione tra il momento della sottrazione e quello dell’uso della forza dimostrano l’unitarietà della condotta, con la conseguenza che la richiesta di derubricazione nel meno grave reato di furto è manifestamente infondata. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre la questione già proposta al giudice dell’appello e da questi affrontata e risolta. È altresì inammissibile, per violazione della catena devolutiva, il motivo dedotto per la prima volta in sede di legittimità e non ‘coperto’ dalla sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 14 novembre 2024, confermava la decisione del Tribunale di Trani che, il 15 luglio 2022, aveva condannato l’imputato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale con lesioni.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: la contraddittorietà e il travisamento dei fatti, assumendo che la violenza fosse slegata dalla sottrazione e che la rapina dovesse essere derubricata in furto; la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle immagini delle telecamere di sorveglianza; la contraddittorietà motivazionale in ordine all’utilizzo, da parte della Corte territoriale, dell’ammissione dell’imputato circa la restituzione del portafoglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, ripetitivi, manifestamente infondati o non consentiti. Il primo motivo, che riproponeva la tesi della violenza scollegata rispetto alla sottrazione, è stato ritenuto del tutto generico. Esso, infatti, difettava della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione della questione già presentata alla Corte d’appello e da questa affrontata e risolta.

In tale ipotesi, il motivo risulta aspecifico, e in definitiva solo apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte ha richiamato sul punto Sez. VI n. 20377 del 11.03.2009, Sez. V n. 28011 del 15.02.2013 e Sez. II n. 11951 del 29.01.2014.

A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza della tesi difensiva. La Corte territoriale, ha osservato il Collegio, ha adeguatamente evidenziato la protrazione temporale della colluttazione tra persona offesa e imputato, il fatto che il rilascio del portafoglio fosse stato determinato proprio dalla colluttazione fisica e l’immediato accompagnamento dell’imputato all’ufficio di Polizia, ove rinnovava la violenza per guadagnare la fuga e quindi l’impunità. Tali argomenti, logici e adeguati, confutano la tesi difensiva che mirava a una parcellizzazione inaccettabile delle condotte.

Il secondo motivo, relativo alla mancata acquisizione delle immagini, è stato ritenuto formulato per la prima volta in sede di legittimità. Costituendo un novum che viola la catena devolutiva, non poteva essere dedotto, in applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., richiamandosi sul punto Sez. II n. 31650 del 03.04.2017 e Sez. IV n. 10611 del 04.12.2012. Il terzo motivo, espresso in maniera confusa, è stato giudicato manifestamente infondato, non sussistendo la dedotta contraddizione. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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