Sei scatti stipendiali anche per il collocamento a riposo su domanda (TAR Campania n. 1773 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia, civili e militari, anche in caso di collocamento a riposo su domanda, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento in quiescenza. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non determina la reviviscenza della previgente disciplina limitativa, istituto di carattere eccezionale. Il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto all’indennità decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, non dalla cessazione dal servizio. Non è configurabile un contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di applicazione diretta della norma e non di interpretazione estensiva.

Il Fatto

Quattro dipendenti dell’Arma dei carabinieri, collocati in congedo a domanda con anzianità contributiva superiore a 35 anni ed età anagrafica superiore a 55 anni, agivano nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio. L’ente previdenziale aveva liquidato il TFS senza computare la maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

I ricorrenti avevano inoltrato istanza di rideterminazione via PEC, rimasta senza riscontro. L’INPS si costituiva eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei requisiti, la non condivisibilità dell’orientamento del Consiglio di Stato e, in subordine, l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., qualificando l’indennità di buonuscita come prestazione di carattere retributivo, estranea al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.

Nel merito, il Tribunale aderisce integralmente all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando per esteso Cons. Stato, Sez. II, n. 3573 del 2026. Il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale e, sul piano sistematico, va coordinato con il comma 3 dell’art. 6-bis, che fissa la decorrenza del collocamento a riposo al 1° gennaio dell’anno successivo. Il rispetto del termine costituisce quindi un onere che incide solo sulla tempistica dell’aspettativa, non una condizione di ammissibilità del collocamento a riposo su domanda. Una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta negli anni successivi sarebbe priva di giustificazione ragionevole.

Respinta l’eccezione di prescrizione, il Collegio individua il dies a quo del termine quinquennale nella data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, valorizzando la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. La questione è ritenuta principio consolidato, tale da non giustificare il deferimento all’adunanza plenaria.

Quanto alla cornice normativa, il Tribunale esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare abbia fatto rivivere l’originaria limitazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che escludeva il collocamento a domanda. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. si limita a confermare la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza innovare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera invece ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Infine, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata infondata: non si configura interpretazione estensiva, ma applicazione diretta del dato normativo. Il ricorso è accolto, con accertamento del diritto alla differenza tra quanto liquidato e il maggiore importo dovuto, oltre agli interessi legali. È invece escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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