La verifica comunale sulla legittimazione del comproprietario a presentare la CILA (Cons. Stato n. 6969 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica della CILA, il Comune non è in linea di principio tenuto a indagare sui diritti dei terzi, salvo che conosca la contestazione del diritto di chi ha presentato la comunicazione. In tal caso deve svolgere l’istruttoria necessaria e accusare la disponibilità sufficiente ex art. 11 d.P.R. 380/2001. Nel caso di comproprietà, la legittimazione del singolo richiedente può riconoscersi solo se la situazione di fatto consenta di presumere un accordo tra i comproprietari; il mero uso lecito ex art. 1102 cod. civ. presuppone che l’uso non limiti né condizioni l’analoga facoltà degli altri. In presenza di conclamato dissenso risultante dagli atti, la CILA non può essere assentita anche se conforme agli strumenti urbanistici.
Il Fatto
La vicenda riguarda la posa, mediante scavo, di una condotta per reflui destinata a servire una struttura ricettiva nel compendio di Punta San Vigilio, area sottoposta a tutela paesaggistica e monumentale sulla sponda del lago di Garda. La proprietà è suddivisa tra una società, la quale lamenta che le opere insistano su porzioni in comproprietà e in sua proprietà esclusiva, e i titolari della società che gestisce l’attività ricettiva.
La società comproprietaria ha presentato istanze volte alla verifica dei lavori e all’annullamento in autotutela della CILA, deducendo l’assenza del proprio consenso. Il Comune ha archiviato le istanze, ritenendo le opere conformi all’art. 1102 cod. civ. Il TAR Veneto ha accolto il ricorso e il soggetto richiedente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello, rigettando l’eccezione di difetto di interesse del comproprietario. Il giudice di primo grado non aveva equiparato la posizione della società a quella di proprietario esclusivo del viale, come sostenuto dall’appellante, ma aveva fatto riferimento alla comproprietà. L’interesse si fonda sulla titolarità di un diritto reale, la cui ampiezza è contestata, e trova riscontro nella perizia che attesta il rischio per il filare di cipressi.
Nel merito, il collegio chiarisce che non sono in esame le questioni civilistiche sulla titolarità delle porzioni, bensì l’ampiezza dell’istruttoria comunale in sede di verifica della CILA. La regola per cui il titolo è rilasciato salvi i diritti dei terzi, sui quali l’ente non deve svolgere indagini, trova un limite quando il Comune conosca la contestazione del diritto del richiedente: deve allora verificare se le contestazioni siano fondate e negare il titolo se il richiedente non fornisca elementi seri a proprio sostegno.
Nel caso concreto l’amministrazione era a conoscenza della comproprietà sin dalla nota del 7 marzo 2024. Avrebbe dovuto accertare, anche confrontandosi con il comproprietario, se l’opera rientrasse nell’uso lecito ex art. 1102 cod. civ. e non impedisse agli altri di farne parimenti uso. Di questa istruttoria non vi è traccia. Il richiamo alla Cass. civ. Sez. II n. 18661 del 2015 non giova all’appellante, perché quella pronuncia presuppone proprio il carattere non limitativo dell’uso.
Quanto al preteso pactum fiduciae, la documentazione prodotta non proviene direttamente dagli appellanti ed è smentita dal clima di contenzioso noto al Comune; il verbale di coordinamento in materia di sicurezza non è idoneo a fondare un accordo. Il precedente di Cons. Stato Sez. IV n. 4349 del 2025, invocato dall’appellante, riguarda una fattispecie diversa, relativa a un secondo ingresso su pianerottolo condominiale. Resta quindi l’obbligo per il Comune di Garda di riavviare il procedimento di verifica della CILA. Spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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