Vincoli d’uso su locali storici nel centro UNESCO non violano libertà d’impresa (Cons. Stato n. 5404 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina comunitaria di liberalizzazione delle attività economiche non impedisce al Comune di porre, nell’ambito della pianificazione urbanistica, limiti agli insediamenti commerciali al fine di garantire un corretto assetto del territorio. I vincoli posti a tutela degli esercizi storici del centro storico UNESCO hanno natura conformativa e possono assumere anche contenuto positivo, consistente nella salvaguardia di attività esistenti ritenute meritevoli di tutela secondo criteri selettivi predeterminati. Tali prescrizioni non violano gli artt. 41 e 42 Cost. nè l’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, purché rispettino i canoni di proporzionalità, ragionevolezza e minimo mezzo. È inammissibile l’impugnazione diretta delle disposizioni regolamentari procedimentali quando il ricorrente non alleghi un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla loro sola vigenza.

Il Fatto

Il titolare di un’unità immobiliare nel centro storico di Firenze, sede di un’esercizio di pelletteria inserito sin dal 1998 nell’elenco degli esercizi storici, impugnava la nota con cui il Comune approvava la Lista delle Attività Economiche, Storiche e Tradizionali Fiorentine, collocando l’attività nella Categoria A – Eccellenze Storiche, e la deliberazione di Giunta presupposta, che imponeva vincoli alla trasformazione del locale e dell’attività.

Il TAR Toscana, con sentenza n. 322/2024, respingeva in parte il ricorso e lo dichiarava in parte inammissibile. Gli eredi del ricorrente originario proponevano appello, lamentando la lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, l’insussistenza dei presupposti per il vincolo e l’illegittimità delle norme procedimentali sulla trasformazione e cancellazione dalla Lista.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il centro storico di Firenze è patrimonio UNESCO dal 1982 e che l’UNESCO ha riconosciuto il valore identitario dell’artigianato e dei negozi tradizionali. Richiamando la propria recente pronuncia Cons. Stato, V, n. 86 del 2025, il Consiglio osserva che la massiccia pressione turistica, in assenza di regolamentazione, può degradare proprio i valori che rendono unico quel contesto. Le misure comunali di tutela, dal Regolamento UNESCO del 2016 fino alla delibera consiliare n. 20/2023, si collocano in un disegno organico e coerente.

Su questa base la Sezione conferma l’orientamento secondo cui la direttiva Bolkestein non può essere letta come primazia assoluta del diritto di stabilimento. La libertà economica deve confrontarsi con il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti produttivi e commerciali, e il bilanciamento va operato secondo i limiti di proporzionalità, ragionevolezza e minimo mezzo, come già affermato da Cons. Stato, V, n. 9558 del 2024 e da Corte cost. n. 291 del 2012.

Il passaggio centrale riguarda la natura dei vincoli. Essi non si esauriscono in divieti negativi di insediamento, ma ricomprendono prescrizioni positive volte ad assicurare la salvaguardia di attività esistenti, selezionate in base a criteri predeterminati. Si tratta di vincoli di natura conformativa, strumentali alla definizione dell’assetto urbanistico, che legittimamente impediscono o limitano il mutamento di destinazione di attività già in essere. La censura di violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004 è quindi respinta.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene corretta la declaratoria di inammissibilità. Le norme regolamentari impugnate hanno portata generale e la loro lesività va verificata in concreto. Le appellanti non deducono alcun pregiudizio attuale derivante dalla sola vigenza delle disposizioni, nè dimostrano di aver tentato invano di ottenere una modifica dello status aziendale. L’appello è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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