Amministratore di condominio non responsabile in solido per il conferimento dei rifiuti (TAR Sicilia n. 1373 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di condominio non è responsabile in via solidale con i singoli condomini della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati in luoghi di proprietà condominiale. Egli risponde verso i terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi. Tale responsabilità non è riconducibile all’art. 6 della legge n. 689/1981, poiché l’amministratore ha la mera gestione dei beni comuni e non la relativa disponibilità materiale. L’associazione rappresentativa degli amministratori di condominio è legittimata a impugnare le disposizioni che impongono obblighi alla categoria, ma difetta di legittimazione quanto alle censure riferite alla posizione dei condomini e dei condomini nel loro complesso.
Il Fatto
Un’associazione rappresentativa degli amministratori di condominio impugnava l’ordinanza sindacale con cui il Comune aveva disciplinato le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le disposizioni contestate imponevano l’obbligo, a carico del singolo proprietario o dell’amministratore, e dei condomini in solido fra loro, di esporre i contenitori carrellati nei giorni e nelle ore stabiliti sul tratto viario adiacente l’immobile.
La ricorrente lamentava che tali previsioni addossavano all’amministratore e al condominio oneri che, in base al principio “chi inquina paga”, potevano gravare solo su chi produce o detiene i rifiuti. Contestava inoltre che l’ordinanza riconoscesse al condominio una soggettività giuridica e prevedesse sanzioni, persino detentive, a carico degli amministratori in base a una logica di responsabilità oggettiva. Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando una propria nota interpretativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire. Il rilievo è infondato rispetto alle censure sulla posizione degli amministratori: la contestazione riguarda la responsabilità dell’intera categoria e non crea conflitto tra gli associati, richiamandosi in senso conforme TAR Catania, Sez. IV, n. 3119 del 2021.
Difetta invece la legittimazione quanto alle censure sulla posizione dei condomini e dei condomini nel loro complesso, perché l’ente rappresenta gli amministratori, non i condomini, enti privi di soggettività giuridica. Entro tali limiti il ricorso è inammissibile.
Nel merito il ricorso va accolto. L’amministratore condominiale non è responsabile in via solidale con i singoli condomini della violazione del regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti. Egli può essere chiamato a rispondere verso terzi solo per gli atti propri. La responsabilità non è riconducibile all’art. 6 della legge n. 689/1981, avendo l’amministratore la mera gestione dei beni comuni e non la disponibilità materiale degli stessi.
Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. II, n. 4561 del 2023 e Cass. civ., Sez. II, n. 29427 del 2023. Rileva che gli stessi chiarimenti del Comune confermano la lettura dell’ordinanza conforme all’art. 1131 cod. civ.: l’amministratore è solo il soggetto a cui la contestazione viene materialmente consegnata, affinché informi i condomini delle loro responsabilità.
Poiché tali chiarimenti non hanno comportato un intervento in autotutela, il ricorso non è improcedibile. Il comportamento collaborativo dell’Amministrazione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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