Silenzio inadempimento e assistenza specialistica: risposta del Comune e onere di prova (TAR Calabria n. 495 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, l’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento — quale che ne sia il contenuto, di accoglimento o di reiezione — soddisfa l’interesse pretensivo azionato e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L’interesse tutelato dall’art. 117 c.p.a. attiene all’ottenimento di una manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. La nota con cui il Comune quantifica il monte ore garantito e individua nell’istituzione scolastica il soggetto onerato dell’integrazione costituisce risposta idonea, a prescindere dalla sua satisfattività. La domanda risarcitoria da ritardo postula la prova del danno, dell’ingiustizia e del nesso causale, non essendo la relativa sussistenza presunta per il solo fatto dell’inerzia.

Il Fatto

I genitori di un minore con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 hanno chiesto al Comune di Lamezia Terme l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica specializzata e il rispetto dei fabbisogni orari indicati nel P.E.I.. L’anno scolastico era iniziato il 14 settembre 2023 e, nonostante i solleciti, l’Ente non aveva adottato alcun provvedimento.

I ricorrenti hanno quindi adito il TAR Calabria per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a disporre il servizio ovvero a provvedere con atto espresso, chiedendo altresì il risarcimento del danno quantificato in 5.000 euro. Il Comune si è costituito deducendo di aver riscontrato l’istanza con una nota successiva al ricorso e chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il petitum. Nelle memorie la difesa dei ricorrenti aveva sostenuto che la cessazione della materia del contendere presupponeva un provvedimento con l’assegnazione delle ore richieste, lasciando intendere una domanda di accertamento della spettanza del bene della vita. Il Tribunale ha escluso tale lettura, valorizzando la dichiarazione contenuta nell’atto introduttivo, ove si precisava che non si discuteva del merito della pretesa ma solo del diritto a ricevere una risposta provvedimentale.

Passando al merito, il TAR ha richiamato il principio per cui l’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento determina il soddisfacimento dell’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, citando T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2923 del 2023. Ha quindi verificato che la nota comunale possedeva i connotati di una chiara risposta: quantificava in tre ore settimanali il servizio garantito tramite la cooperativa appaltatrice, dava conto dei finanziamenti erogati alla scuola anche con stanziamenti regionali e invitava i genitori a richiedere l’incremento delle ore all’istituzione scolastica.

Secondo il Collegio il Comune ha così inequivocabilmente evaso la richiesta, individuando nell’ente scolastico, e non in sé stesso, il soggetto onerato dell’ulteriore integrazione. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla satisfattività di quanto affermato e dalle successive comunicazioni della scuola. Le medesime considerazioni hanno esonerato il Tribunale dal sollevare questioni di inammissibilità, pur richiamando T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1337 del 2020 sul carattere non generale del rito speciale.

La domanda risarcitoria è stata rigettata. Il TAR ha ricordato che sul privato grava l’onere di provare il nesso di causalità e la quantificazione del danno, secondo i criteri degli artt. 1223 e 1227 c.c., richiamati dall’art. 2056 c.c., e che l’ingiustizia del pregiudizio non può presumersi in relazione meccanica al ritardo (Consiglio di Stato sez. V n. 8299 del 2023; Consiglio di Stato sez. II n. 106 del 2022). Le allegazioni attoree sono apparse apodittiche, non emergendo né la privazione illegittima del beneficio — anche in ragione del limite delle risorse disponibili richiamato dall’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 66/2017 — né la reale sussistenza di danni non patrimoniali. Il precedente invocato dai ricorrenti è stato reputato non sovrapponibile, per essere ivi mancata ogni erogazione del servizio. Le spese sono state poste a carico del Comune per la tardività del riscontro, con compensazione della metà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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