Diniego parziale all’occupazione del suolo pubblico e insussistenza del fumus per mancata impugnazione del regolamento (TAR Lombardia n. 685 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È priva di fumus boni iuris l’istanza cautelare avverso il provvedimento di diniego parziale all’occupazione temporanea del suolo pubblico che si presenti quale necessaria conseguenza applicativa di una norma regolamentare non oggetto di impugnativa, assumendo conseguentemente rilievo recessivo l’eventuale omissione del preavviso di rigetto. Non sussiste altresì il periculum in mora allorché il pregiudizio non sia specificamente prospettato come grave e irreparabile, specialmente quando l’amministrazione abbia comunque autorizzato l’occupazione di una superficie consistente dell’area richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune aveva parzialmente negato l’occupazione temporanea del suolo pubblico richiesta per una superficie di circa 6,76 mq, pur avendo autorizzato l’occupazione di una superficie complessiva di 19,12 mq. A sostegno dell’istanza cautelare deduceva l’omissione del preavviso di rigetto e, sul piano del periculum, il pregiudizio derivante dal mancato utilizzo dell’area non autorizzata. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. La determinazione impugnata è stata qualificata come necessaria conseguenza applicativa dell’art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana, disposizione non oggetto di impugnativa. Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza che l’eventuale omissione del preavviso di rigetto non assuma rilevanza, non essendo stata messa in discussione la fonte regolamentare da cui il provvedimento discende.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che il pregiudizio derivante dal mancato utilizzo dell’area non autorizzata non è stato specificamente prospettato come grave e irreparabile. Tale valutazione ha considerato anche la circostanza che l’amministrazione avesse comunque autorizzato l’occupazione di una superficie complessiva di 19,12 mq, circostanza che riduce la consistenza del pregiudizio lamentato.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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