Ritardata assunzione del lavoratore e risarcimento del danno da credito di lavoro (Cons. Stato n. 6314 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione, proposta dal candidato utilmente collocato in graduatoria dopo l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità delle valutazioni concorsuali, non introduce una pretesa risarcitoria da lesione di interesse legittimo pretensivo. Una volta conseguito il bene della vita con l’assunzione, la pretesa attiene a un credito di lavoro di natura risarcitoria, connesso al rapporto obbligatorio costituito. Ne deriva l’inapplicabilità del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a. e l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1218 c.c., restando il danno parametrato al lucro cessante e liquidato equitativamente.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio, sede di Roma, ha parzialmente accolto il ricorso di un candidato al concorso per titoli per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato. Il ricorrente si era collocato al terzo posto della graduatoria per la specialità rugby, risultando idoneo ma non vincitore per difetto di posti.
Dopo l’accoglimento dell’appello con cui il Consiglio aveva accertato l’illegittimità delle valutazioni della Commissione, l’Amministrazione aveva assunto il candidato, riconoscendogli la decorrenza giuridica dal 3 luglio 2017 e quella economica dal 15 luglio 2020. Il ricorrente ha contestato la sola decorrenza economica e, in subordine, ha chiesto il risarcimento del pregiudizio subito nel periodo intermedio. Il TAR ha respinto la censura sull’inquadramento e accolto la domanda risarcitoria, fissando i criteri di liquidazione ex art. 34, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo dell’appello ha sostenuto la tardività della domanda risarcitoria, proposta oltre i centoventi giorni dal passaggio in giudicato della decisione che aveva accertato l’illegittimità concorsuale. Il Collegio ha respinto la censura sul presupposto che la prospettazione ministeriale sovrappone due momenti distinti: la fase concorsuale, conclusa con l’accertamento del diritto all’assunzione, e la fase del rapporto di lavoro, nella quale si colloca la pretesa oggi azionata.
La giurisdizione del giudice amministrativo non riposa sull’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ma sulla regola dell’art. 3 del medesimo decreto, che attrae alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato. La domanda concerne un diritto di credito nascente dal rapporto già costituito e non un interesse legittimo pretensivo, il cui soddisfacimento è già avvenuto.
Richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. lav. n. 21805 del 2023), il Collegio ha qualificato come credito di lavoro ogni pretesa in diretta relazione causale con il rapporto, compresa quella del lavoratore che chieda di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche della ritardata assunzione. La tecnica di tutela dell’interesse legittimo pretensivo, tratteggiata da Cass. civ. Sez. III n. 21535 del 2021 e da Cons. Stato n. 8282 del 2023, non è pertinente, perché il bene della vita è già stato conseguito.
Nel merito la Corte ha escluso che l’Amministrazione potesse invocare l’assenza di colpa. Le valutazioni della Commissione non erano soltanto erronee, ma denotavano mancanza di diligenza, avendo sovvertito i criteri del bando e omesso la valutazione di ulteriori presenze documentate. Non ricorreva pertanto un errore scusabile, e la responsabilità ex art. 1218 c.c. resta integrata.
Sul ricorso incidentale il Collegio ha confermato la decurtazione equitativa del cinquanta per cento. Il pregiudizio costituisce lucro cessante e non danno emergente; la liquidazione equitativa deve tenere conto del positivo utilizzo delle proprie energie per interessi personali, secondo Cass. civ. Sez. lav. n. 6056 del 2023, a prescindere dall’aliunde perceptum. Entrambi gli appelli sono stati respinti, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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