Rotazione anticorruzione dei dirigenti militari e decorrenza del quinquennio (TAR Molise n. 68 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura della rotazione ordinaria prevista dalla normativa anticorruzione per gli incarichi esposti al rischio di corruzione presuppone la individuazione di due distinti momenti: quello oggettivo, in cui l’incarico è censito come a rischio, e quello soggettivo, in cui il militare ha assunto l’incarico. Il termine quinquennale di permanenza costituisce un limite massimo e non un diritto del dirigente alla conservazione della sede per l’intero periodo. La modifica della sola denominazione formale dell’incarico, a fronte di funzioni sostanzialmente identiche, non rinnova il dies a quo. Il provvedimento di trasferimento d’autorità adottato in attuazione di tali prescrizioni è legittimo, essendo la motivazione incentrata sulla necessità del avvicendamento e risultando il bilanciamento degli interessi del militare operato, nei limiti del possibile, dall’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale medico dei Carabinieri, ricopriva dal 1° settembre 2016 l’incarico di Capo Sezione Sanità presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e, dal 1° ottobre 2020, anche quello di Direttore dell’Infermeria Presidiaria. Con determina dell’11 marzo 2024 il Comandante Generale dell’Arma disponeva il suo trasferimento d’autorità a Chieti, in applicazione della normativa anticorruzione sulla rotazione dei dirigenti, con decorrenza dal 1° ottobre 2024.
Il militare impugnava l’atto davanti al TAR Molise, lamentando il deficit motivazionale, l’applicazione retroattiva della misura rispetto al P.I.A.O. del 2023 e la mancata decorrenza del quinquennio dalla assunzione del secondo incarico. Seguiva un secondo trasferimento, disposto il 4 giugno 2024, impugnato con autonomo ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riunisce i giudizi per connessione e respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando che l’impugnazione non investe il P.I.A.O. del Ministero della Difesa ma la legittimità del trasferimento, sicché il foro è quello del servizio del dipendente.
Nel merito, il Collegio ritiene la motivazione del primo provvedimento esaustiva: la misura è stata adottata in forza della legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del P.T.P.C.T. 2022-2024 del Ministero, in quanto l’incarico rientra tra quelli censiti a rischio corruzione dal Comando Generale. Tanto basta a porre l’interessato in condizione di comprendere le ragioni dell’atto.
Il nucleo della decisione riguarda i presupposti temporali. L’istruttoria, disposta con le ordinanze n. 62 e n. 80 del 2024, ha acquisito il P.T.P.C.T. 2019-2021, che già prevedeva la rotazione del personale addetto alle aree di rischio e includeva la Direzione Sanitaria tra le aree esposte, e il Censimento degli incarichi a rischio corruttivo del 19 luglio 2019, che ha classificato gli incarichi di Direttore Infermeria e Capo Servizio Sanitario al livello di rischio “2”. Il censimento risale dunque al 2019, non al 2023, e non vi è stata alcuna applicazione retroattiva.
Quanto al momento soggettivo, il ricorrente ha assunto l’incarico di Capo Sezione Sanità sin dal 2016. La successiva attribuzione formale del ruolo di Direttore dell’Infermeria Presidiaria non ha aggiunto funzioni nuove: la documentazione prodotta dall’Amministrazione dimostra l’identità delle mansioni, trattandosi di revisione essenzialmente formale della denominazione. Il dies a quo non può quindi essere collocato al 1° ottobre 2020.
Il Collegio aggiunge che il quinquennio costituisce un limite massimo, non una durata minima garantita, con la conseguenza che la rotazione ben poteva essere disposta prima della scadenza. Sono infine infondati i motivi sulla cd. segregazione delle funzioni e sul deficit istruttorio: il provvedimento dà conto delle esigenze rappresentate dal militare, considerate recessive rispetto all’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione. Il secondo ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.